Sentenza n. 9278/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministro dell’Interno emesso il 28 febbraio 2025, notificato in data 03.03.2025, prot. n. k10/-OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, l. n. 91/1992, in data 8 novembre 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato anche dai precedenti penali del coniuge convivente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2025, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Ha dedotto violazione dell'art. 27 Cost., erronea valutazione dei fatti, violazione di legge, insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione avesse valorizzato indebitamente i precedenti penali del coniuge, senza considerare la propria incensuratezza, la propria integrazione sociale e la stabilità economica del nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego adeguatamente motivato e fondato su un'istruttoria sufficiente. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un giudizio altamente discrezionale di opportunità e di idoneità, volto a verificare le prospettive di pieno inserimento nella comunità nazionale e la futura adesione ai valori costituzionali. In tale valutazione possono essere considerati anche i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari conviventi, in particolare del coniuge, poiché il rapporto stabile e il legame affettivo possono incidere sulle prospettive di integrazione del nucleo familiare e sulla valutazione prognostica dell'affidabilità. Nel caso concreto, il coniuge risultava gravato da una condanna per lottizzazione abusiva e da una condanna per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione; tali condotte, collocate nel decennio anteriore alla domanda, sono state ritenute legittimamente valorizzabili. Il giudice ha escluso la violazione del principio della personalità della responsabilità penale, poiché gli effetti dei precedenti del coniuge operano esclusivamente sul piano amministrativo e non costituiscono un'attribuzione di responsabilità penale alla ricorrente. L'incensuratezza, l'integrazione sociale e la stabilità economica della richiedente sono state ritenute insufficienti, trattandosi di condizioni ordinarie o prerequisiti della permanenza regolare, non di elementi idonei a superare le controindicazioni emerse. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è oggetto di una valutazione discrezionale di opportunità e idoneità dell'aspirante, non limitata alla verifica di requisiti formali.
art. 27 Cost.
Il principio della personalità della responsabilità penale non impedisce di considerare, sul piano amministrativo e prognostico, i comportamenti penalmente rilevanti di un familiare convivente nella valutazione della domanda di cittadinanza.
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
La condanna del coniuge per lottizzazione abusiva è stata considerata dall'amministrazione quale elemento ostativo nella valutazione dell'integrazione e dell'affidabilità del nucleo familiare.
art. 474 c.p.
La condanna del coniuge per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è stata valorizzata quale elemento di controindicazione.
art. 648 c.p.
La condanna del coniuge per ricettazione è stata valorizzata quale elemento di controindicazione.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
La disciplina dell'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana è richiamata per evidenziare i possibili effetti favorevoli derivanti dall'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
La possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari è richiamata nel quadro dei benefici derivanti dallo status civitatis e della necessità di una valutazione cauta dell'affidabilità del nucleo familiare.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
L'integrazione sociale e il possesso delle condizioni richieste per il soggiorno regolare sono considerati elementi ordinari connessi all'ingresso e alla permanenza, non sufficienti da soli a fondare la concessione della cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il regolare inserimento sociale ed economico richiesto per il soggiorno è qualificato come prerequisito ordinario, non come elemento speciale idoneo a superare le controindicazioni emerse.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione comporta un'ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione, diretta a verificare non soltanto la sussistenza dei requisiti formali, ma anche l'effettiva e piena integrazione dell'aspirante e la sua affidabilità rispetto ai valori costituzionali, con una prognosi rivolta anche al futuro.
- Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza possono essere considerati i comportamenti penalmente rilevanti del coniuge o di altri familiari conviventi, quando il rapporto sia stabile e il legame affettivo possa incidere sulle prospettive di integrazione e sull'affidabilità del nucleo familiare.
- La considerazione dei precedenti penali di un familiare nella decisione sulla cittadinanza non viola il principio della personalità della responsabilità penale, se tali precedenti non sono imputati al richiedente come responsabilità penale, ma sono valutati esclusivamente quali elementi amministrativi e prognostici di controindicazione.
- I comportamenti penalmente rilevanti dei familiari possono essere valorizzati se temporalmente ricompresi nel decennio anteriore alla domanda, periodo nel quale devono maturare i requisiti rilevanti per la concessione dello status civitatis.
- L'incensuratezza, l'integrazione sociale e la stabilità economica del richiedente, ove costituiscano condizioni ordinarie per il soggiorno regolare, non sono di per sé elementi sufficienti a superare specifiche controindicazioni derivanti dalla situazione del nucleo familiare.
- Il diniego di cittadinanza è legittimo quando espone adeguatamente i fatti rilevanti, le ragioni giuridiche e il percorso logico seguito dall'amministrazione nella valutazione discrezionale dell'idoneità dell'aspirante e del suo nucleo familiare.
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