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Sentenza

Sentenza n. 2219/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 03136/2023.

Giustizia amministrativa202405311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al diniego di un permesso di costruire, poi annullato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il TAR non si fosse pronunciato su una delle due autonome domande risarcitorie formulate in primo grado: il danno da perdita della potenzialità edificatoria del terreno, quantificato in euro 316.890,00, e il danno da mancato sfruttamento economico dell’immobile nel periodo 2007-2018, quantificato in euro 120.000,00. Nel merito, hanno sostenuto l’illegittimità del diniego del permesso di costruire, già annullato con precedente sentenza, la colpa dell’amministrazione desunta dall’illegittimità dell’atto, il nesso causale tra diniego e mancata realizzazione dell’immobile e la prova del danno da mancato godimento o reddito locativo, chiedendo anche, in subordine, una consulenza tecnica d’ufficio. Gli appellanti hanno inoltre affermato che il successivo PUC avrebbe trasformato l’area da edificabile a agricola, aggravando il pregiudizio.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che la sentenza di primo grado aveva considerato entrambe le voci di danno, richiamando la perizia che quantificava sia il valore di mercato dell’immobile sia la redditività presunta. Il rigetto complessivo della domanda risarcitoria per mancata prova degli elementi costitutivi dell’illecito comprendeva quindi anche la domanda relativa al mancato sfruttamento economico, sebbene non fosse stata esaminata con una statuizione separata. Nel merito, la domanda è stata ritenuta infondata perché l’annullamento del diniego edilizio, fondato su carenza istruttoria e lacunosità motivazionale, non aveva accertato la spettanza del permesso di costruire, ma aveva lasciato all’amministrazione il potere di rideterminarsi. Non era pertanto provato che gli interessati avrebbero certamente ottenuto il titolo edilizio e, conseguentemente, il bene della vita necessario per configurare un danno ingiusto risarcibile. Il giudicato formatosi sull’annullamento aveva cristallizzato soltanto uno specifico segmento dell’attività amministrativa, senza consumare la discrezionalità residua né accertare in via definitiva la fondatezza della pretesa. Il giudice ha inoltre escluso la colpa dell’amministrazione, ravvisando un errore scusabile in ragione della complessità e non univocità della situazione proprietaria e della pendenza di un contenzioso civile, nonché dell’attività istruttoria svolta dal Comune e dell’incertezza del quadro fattuale e giuridico all’epoca del diniego. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione sussiste solo quando il giudice ometta completamente di esaminare una domanda o un punto controverso; è esclusa quando la decisione di rigetto complessivo e la motivazione consentano di desumere implicitamente la reiezione della domanda.

  • art. 7, comma 4, c.p.a.

    Il risarcimento per lesione di interessi legittimi presuppone la lesione di un bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo per conseguire o conservare.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana dell’amministrazione richiede, oltre all’illegittimità dell’azione amministrativa, un danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo della colpa o del dolo.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa soltanto in presenza di attività vincolata o quando non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La pronuncia sulla fondatezza della pretesa è possibile quando l’attività è vincolata o quando non residuano margini di discrezionalità e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale esempio di consumazione procedimentale del potere amministrativo, idonea a consentire, in determinati casi, una prognosi sulla spettanza del bene della vita.

Massime di principio

  • L’annullamento di un diniego amministrativo per vizi formali, quali carenza istruttoria o difetto di motivazione, non accerta automaticamente la spettanza del bene della vita e non fonda di per sé il diritto al risarcimento; occorre dimostrare che, senza l’illegittimità, il privato avrebbe certamente conseguito il provvedimento favorevole.
  • Quando il giudicato di annullamento lascia all’amministrazione margini di discrezionalità e impone una riedizione del potere, il privato non può considerare provata la spettanza del titolo ampliativo né ottenere il risarcimento del danno correlato alla sua mancata utilizzazione, salvo dimostrare la fondatezza sostanziale della pretesa.
  • Il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita è ammissibile quando l’attività amministrativa è vincolata oppure quando il potere discrezionale risulta consumato sul piano procedimentale o processuale; non è invece sufficiente l’annullamento dell’atto per vizi formali con residua discrezionalità amministrativa.
  • L’illegittimità del provvedimento non dimostra automaticamente la colpa dell’amministrazione. La colpa può essere esclusa quando, alla luce della complessità della situazione di fatto e di diritto, dei contrasti o delle incertezze esistenti e dell’attività istruttoria svolta, l’errore dell’amministrazione sia scusabile.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice respinge complessivamente la domanda risarcitoria per difetto degli elementi costitutivi dell’illecito e dalla motivazione risulta che sono state considerate le diverse voci di danno, anche senza una statuizione separata su ciascuna di esse.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoTitoli abilitativi ediliziAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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