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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36397/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, respinta in appello dalla Corte d'appello. La ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 689 del 1981, sostenendo in sostanza che la contestazione/notifica della violazione sarebbe stata tardiva. Nel provvedimento si ricostruisce che un processo verbale della Guardia di Finanza del 7 marzo 2012 aveva semplicemente dato impulso all'attività accertativa dell'ispettorato; il giudice di merito ha individuato il momento iniziale per il decorso del termine di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981 nel 13 settembre 2012, data dell'ultimo verbale dell'attività istruttoria, ritenendo tempestiva la notifica dell'11 ottobre 2012.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha condiviso la proposta del relatore, affermando che, in assenza di contestazione immediata, il dies a quo del termine per la notifica degli estremi della violazione non coincide con la mera acquisizione materiale del fatto, ma con il momento in cui l'autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare l'esistenza della violazione, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito se congruamente motivata. Poiché il giudice di merito aveva correttamente collocato l'accertamento al 13 settembre 2012 e la notifica era intervenuta l'11 ottobre 2012, non vi era stata violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto l'ulteriore importo per il contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11 L. n. 689/1981

    Richiamato come norma oggetto di censura per violazione e falsa applicazione; la Corte però fonda la decisione sul criterio di decorrenza del termine di contestazione nelle sanzioni amministrative, confermando la tempestività della notifica.

  • art. 14, comma 2, L. n. 689/1981

    Il termine per la notifica degli estremi della violazione decorre dal momento dell'accertamento, inteso non come mera acquisizione materiale del fatto, ma come acquisizione e valutazione di tutti i dati indispensabili per verificare la violazione.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso secondo il rito camerale e per la proposta del relatore.

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e la proposta di manifesta inammissibilità e infondatezza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Riconosce i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative, quando manca la contestazione immediata, il termine per la notifica degli estremi della violazione decorre dal momento in cui l'autorità procedente ha completato l'acquisizione e la valutazione dei dati necessari a verificare l'illecito, non dal semplice ingresso del fatto nella disponibilità materiale dell'ufficio.
  • La determinazione del momento di accertamento, ai fini del dies a quo ex art. 14 L. n. 689/1981, dipende dalle caratteristiche e dalla complessità della vicenda concreta ed è rimessa al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per vizio motivazionale o errore di diritto.
  • Se la notifica degli estremi della violazione avviene entro il termine decorrente dall'effettivo completamento dell'accertamento, non sussiste violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 e l'opposizione alla sanzione deve essere rigettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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