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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46209/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per truffa aggravata. Il ricorrente deduceva: mancata verifica sulle schede-pazienti e sul piano assistenziale che avrebbe potuto dimostrare visite gratuite o urgenze; mancata prova del dolo e dell'inganno dell'ente; il silenzio o la mancata comunicazione non sarebbero artifizi o raggiri (quindi non truffa) ma al più omissione idonea all'indebita percezione di erogazioni pubbliche; giustificazioni per il ritardo nel rilascio delle ricevute (lutto, esaurimento bollettario); esiguità delle somme, assenza di danno erariale e archiviazione del procedimento contabile; errata valutazione del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e in gran parte inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché configuravano una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Ha affermato il principio secondo cui il silenzio può integrare un raggiro ai fini dell'art. 640 cod. pen. solo se, nel contesto, assume rilievo concludente (silenzio "qualificato") e/o è corredato da un quid pluris (condotte attive che creano uno stato di fatto apparente, es. prenotazioni dirette e incasso diretto delle parcelle). Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la condotta complessiva dell'imputato (omessa comunicazione connessa a comportamenti attivi) fosse idonea a trarre in inganno l'ente e ha confermato la configurabilità della truffa aggravata. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo al bilanciamento delle circostanze perché la motivazione di merito non era manifesta-mente illogica. La Corte ha, infine, esaminato la prescrizione nel paradigma della "consumazione protratta" dell'indebita percezione, cristallizzando il termine al dicembre 2014 (ma la pronuncia completa sui termini di prescrizione è riportata nella parte integrale della sentenza). Esito pratico: condanna confermata; ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione: non è consentita la riconsiderazione dei fatti e delle prove già valutate dai giudici di merito; il controllo è circoscritto alla correttezza giuridica, alla esposizione di ragioni giuridicamente apprezzabili e all'assenza di manifesta illogicità.

  • art. 640, comma secondo, cod. pen.

    Norma sulla truffa aggravata: la Corte precisa che la nozione di "raggiro" può comprendere anche comportamenti non verbalmente attivi (silenzio) ma solo quando il silenzio assuma valore concludente e sia corredato, di regola, da un quid pluris che renda il comportamento idoneo ad indurre in errore la vittima.

  • art. 40, comma secondo, cod. pen.

    Clausola di equivalenza azione-omissione: la Corte distingue tra omissione semplice e omissivo-impropria; afferma che non ogni obbligo civilistico di informazione costituisce posizione di garanzia idonea a trasformare il silenzio in azione punibile, salvo che sussista un obbligo di garanzia specifico e poteri impeditivi.

  • art. 316-ter, cod. pen.

    Reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche: la Corte ricorda che il mero silenzio antidoveroso può, in determinate ipotesi, rientrare in questa fattispecie meno grave quando manchi il comportamento fraudolento aggiuntivo richiesto per la truffa.

  • art. 1375 cod. civ.

    Principio di buona fede nell'esecuzione del contratto: la Corte lo richiama per affermare l'esistenza dell'obbligo di comunicare variazioni rilevanti durante il rapporto (es. attività privata), il quale però di per sé è un parametro civilistico che contribuisce al contesto fattuale valutato ai fini penali.

  • Decreto-Legge 22/6/2018 n. 73, convertito con L. 7/7/2018 n. 93

    Richiamato in relazione alle sospensioni dei termini di prescrizione; la Corte ne tiene conto nel calcolo finale del termine prescrizionale.

  • Regolamento per l'esercizio della libera professione (Delib. n. 742/2009), art. 10 (ultimo comma)

    Citato dalla difesa per sostenere la compatibilità tra prestazioni gratuite e intramoenia; la Corte prende atto dell'argomento ma lo considera insufficiente a escludere l'inganno quando la condotta concreta (prenotazioni dirette, incassi) ha creato uno stato di fatto apparente.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: in cassazione sono inammissibili censure che si risolvono in una rivalutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
  • Il silenzio, di per sé, non integra la truffa: può assumere valenza penale solo se diventa "silenzio qualificato" o è parte di un comportamento complessivo corredato da un quid pluris (condotte attive o contesto che creano uno stato di fatto apparente) idoneo a trarre in errore la vittima.
  • Va operata una valutazione complessiva della condotta (atti omissivi e attivi insieme): gli elementi attivi che precedono o accompagnano il silenzio possono costituire il quid pluris necessario per configurare il raggiro e il dolo richiesti per la truffa.
  • Quando la condotta è puramente omissiva senza comportamenti fraudolenti aggiuntivi il caso può rientrare nella fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) e non nella truffa (art. 640).
  • Il dovere civilistico di informare (buona fede contrattuale, art. 1375 c.c.) è rilevante per il contesto fattuale ma non automaticamente trasformabile in obbligo penalmente rilevante salvo la sussistenza di specifici elementi che giustifichino la qualificazione penale.
  • In ipotesi di percezione continuata di indennità indebitamente percepite la prescrizione può essere valutata come consumazione protratta e decorre dal momento dell'interruzione dell'indebita riscossione; sospensioni legislative vanno computate.
  • Per difendersi in situazioni analoghe è essenziale documentare le attività (schede pazienti, piani assistenziali, modalità di prenotazione, ricevute tempestive) e dimostrare l'assenza di comportamenti attivi volti a creare un'apparenza ingannevole.

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