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Sentenza

Sentenza n. 431/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento con il ricorso introduttivo, con motivi aggiunti depositati il 22.9.2025 e il 7.11.2025 della deliberazione del Direttore Generale della A.O.U. Federico II n. 553 del 18 aprile 2025 avente ad oggetto “Approvazione atti e aggiudicazione ex art. 17 D.Lgs. n. 36/2023 in favore del r.t.i.-OMISSIS- società consortile a r.l./-OMISSIS-, del provvedimento di nomina della commissione, dei verbali di gara, delle graduatorie, dell’attribuzione dei punteggi, della richiesta di giustificativi e della valutazione di congruità dell’offerta, del disciplinare e del bando di gara, di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202502556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per il servizio di pulizia e sanificazione, con gli atti connessi, inclusi nomina della commissione, verbali, graduatoria, attribuzione dei punteggi e valutazione di congruità dell'offerta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa seconda classificata, con uno scarto di 0,05 punti rispetto all'aggiudicatario, ha impugnato l'aggiudicazione deducendo: l'illegittima attribuzione del punteggio per il criterio C1 relativo alla formazione del personale, in ragione del maggior numero di ore formative offerte; l'illegittima composizione della commissione per il ricorso a professionalità esterne e per la nomina a presidente di un magistrato ordinario in quiescenza; l'insufficienza della motivazione numerica dei punteggi tecnici; la violazione dell'art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023 per la mancata previsione di un punteggio premiale per la certificazione della parità di genere, con subordinata richiesta di questione di legittimità costituzionale; la violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023 per la mancata adeguata declinazione dei criteri ambientali minimi e per l'omessa previsione di criteri ambientali premianti. Con i primi motivi aggiunti ha contestato, dopo l'accesso agli atti, la congruità dell'offerta aggiudicataria quanto ai costi della formazione e delle migliorie e ha dedotto l'inammissibile integrazione dell'offerta tecnica mediante allegati. Con ulteriori motivi aggiunti ha sostenuto la falsità delle dichiarazioni sul costo della manodopera e la violazione dei minimi salariali. L'aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, deducendo l'incongruità dell'offerta della seconda classificata per costi della sicurezza, costo della manodopera e scatti di anzianità, nonché l'erroneità dei punteggi sulle migliorie; con motivi aggiunti ha dedotto l'omessa dichiarazione di una condanna penale del socio di maggioranza.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non avrebbe fatto venir meno l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara e che l'eventuale rigetto del principale avrebbe reso improcedibile l'incidentale. Ha escluso la manifesta illogicità della valutazione del criterio C1, poiché il disciplinare prevedeva un criterio qualitativo e non un automatismo basato sulle ore di formazione; la commissione poteva valorizzare modalità, articolazione, tracciabilità e specificità della formazione. Ha respinto la censura sulla commissione, ritenendo motivata la scelta di ricorrere a componenti esterni in relazione alla complessità, al valore e alla specificità dell'appalto e all'indisponibilità del personale interno; la prevalente competenza dei componenti nel settore dell'appalto rendeva irrilevante che il presidente non fosse specialista del servizio. Ha ritenuto adeguata la motivazione numerica, perché criteri e subcriteri erano sufficientemente chiari e analitici. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale la censura sulla mancata previsione del punteggio per la certificazione di parità di genere: entrambe le imprese risultavano certificate e la ricorrente non aveva dimostrato che la clausola avrebbe aumentato concretamente le sue possibilità di aggiudicazione. Ha invece accolto la censura relativa ai CAM. Il mero richiamo generico al d.m. n. 51/2021 non integrava la prescritta declinazione dei criteri ambientali nella lex specialis; la gara era inoltre illegittima per la mancata previsione di criteri ambientali premianti. Il vizio ha comportato l'annullamento degli atti della procedura. Sono stati respinti i motivi aggiunti sulla congruità dell'offerta, perché fondati su stime e calcoli autonomi non idonei a dimostrare un errore manifesto; il giudizio di anomalia è globale e sintetico e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante. È stata respinta anche la censura sugli allegati all'offerta tecnica, espressamente ammessi dal disciplinare. I motivi sulla manodopera sono stati respinti perché basati sulle memorie difensive successive e non sugli atti procedimentali. Il ricorso incidentale è stato rigettato: le contestazioni sui costi della sicurezza, sugli scostamenti dalle tabelle ministeriali e sugli scatti di anzianità erano generiche o non documentate; è stata inoltre esclusa la rilevanza della condanna del socio, non rientrante tra i soggetti tenuti alle dichiarazioni ex art. 94, comma 3, d.lgs. 36/2023. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante deve inserire nella documentazione di gara i criteri ambientali minimi applicabili e declinarli concretamente; il generico rinvio ai decreti ministeriali o alla normativa vigente non è sufficiente. La disciplina deve inoltre prevedere criteri ambientali premianti quando richiesti dalla normativa.

  • art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

    La censura relativa alla mancata previsione del punteggio premiale è stata ritenuta priva di interesse concreto e attuale, non essendo stata dimostrata una maggiore possibilità di aggiudicazione; entrambe le imprese risultavano in possesso della certificazione.

  • art. 93, commi 2 e 3, d.lgs. 36/2023

    La commissione deve essere composta da esperti nel settore dell'appalto; in mancanza di adeguate professionalità interne può essere composta anche da funzionari di altre amministrazioni o, in caso di documentata indisponibilità, da professionisti esterni. La competenza va riferita ad aree tematiche omogenee e può risultare anche da attività e incarichi precedenti.

  • art. 110, d.lgs. 36/2023

    La verifica dell'anomalia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, errore fattuale o difetto di istruttoria; il giudizio è globale e sintetico e non può essere sostituito da una valutazione parcellizzata delle singole voci.

  • art. 11, commi 1 e 4, d.lgs. 36/2023

    L'operatore deve applicare il contratto collettivo pertinente o dichiarare l'equivalenza delle tutele quando applica un diverso contratto; le contestazioni sull'incongruità dei costi devono essere supportate da dati specifici e documentati.

  • art. 94, comma 3, d.lgs. 36/2023

    L'obbligo di possesso e dichiarazione dei requisiti generali riguarda i soggetti indicati dalla disposizione; il socio di maggioranza non vi rientra automaticamente se non ricopre una delle qualifiche previste e non vi sono elementi che dimostrino un ruolo di amministratore di fatto.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Chi contesta il giudizio di anomalia deve fornire specifici e dettagliati elementi di prova dell'errore dell'amministrazione, che deve emergere in modo evidente e non essere rimesso a valutazioni opinabili.

  • art. 74 c.p.a.

    La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente al giudice di motivare mediante richiamo sintetico a precedenti conformi, utilizzato per ribadire l'illegittimità della medesima disciplina di gara quanto ai CAM.

  • art. 100 c.p.c.

    Applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a., richiede un interesse ad agire personale, concreto e attuale, con un'utilità effettiva derivante dalla decisione.

Massime di principio

  • La documentazione di gara deve declinare concretamente i criteri ambientali minimi applicabili all'oggetto dell'appalto e prevedere i pertinenti criteri ambientali premianti; un generico richiamo ai decreti ministeriali, alla normativa vigente o alla successiva conformità dei prodotti offerti non sana l'illegittimità della lex specialis.
  • Nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa, quando il disciplinare configura un criterio qualitativo e non tabellare, il punteggio non deve essere attribuito automaticamente in proporzione a un singolo dato quantitativo, come il numero delle ore di formazione; la commissione può valorizzare l'articolazione, la qualità, la tracciabilità e la specificità del progetto.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnica e sul giudizio di anomalia è estrinseco e, nei limiti della verificabilità della regola tecnica, intrinseco, ma non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante; l'illegittimità richiede un errore manifesto, una macroscopica illogicità, un'erroneità fattuale o un difetto di istruttoria.
  • La motivazione mediante punteggio numerico è sufficiente quando criteri e subcriteri della lex specialis sono chiari, analitici e idonei a delimitare il giudizio della commissione entro parametri predeterminati, rendendo controllabile la logicità e congruità della valutazione.
  • L'impugnazione della mancata previsione di un criterio premiale richiede la dimostrazione di un'utilità personale, concreta e attuale; la mera possibilità astratta di ottenere una riedizione della gara non basta se non è dimostrato che la clausola avrebbe aumentato le concrete probabilità di aggiudicazione.
  • Nel giudizio di anomalia, gli scostamenti dai valori medi delle tabelle ministeriali non determinano automaticamente l'incongruità dell'offerta: occorre che siano considerevoli e ingiustificati, e la relativa contestazione deve essere sorretta da dati specifici e documentati.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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