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Sentenza

Sentenza del 27/05/2016 n. 11005 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna che aveva ritenuto soggetto a ICI per l'anno 2003 un immobile di sua proprietà, poiché accatastato in una categoria diversa da quelle considerate rurali, come A/1 o D/10. La CTR aveva quindi considerato legittimo il diniego di rimborso dell'ICI opposto dal Comune, senza ritenere necessario verificare in concreto se l'immobile fosse strumentale allo svolgimento dell'attività agricola.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha accettato la rinuncia, previa autorizzazione della Giunta. La Corte di cassazione ha pertanto dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 390

    Disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione e consente al ricorrente di rinunciare al giudizio, con le conseguenze processuali previste dalla legge.

  • Codice di procedura civile, art. 391

    Prevede la dichiarazione di estinzione del processo in caso di rinuncia al ricorso, quando la rinuncia è perfezionata secondo le modalità applicabili.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Disciplina il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per applicarlo nel caso concreto, essendo il processo estinto per rinuncia.

  • Legge n. 228 del 2012

    Ha modificato la disciplina del contributo unificato introducendo il meccanismo dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte quando necessario, può determinare l'estinzione del processo senza una decisione della Corte sui motivi di merito.
  • L'estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di rigetto nel merito: la questione sull'assoggettabilità dell'immobile all'ICI e sulla rilevanza della categoria catastale non è stata definitivamente decisa dalla Corte di cassazione in questo giudizio.
  • La compensazione delle spese è possibile quando le parti la concordano e la rinuncia viene accettata, secondo le modalità processuali applicabili.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia, non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
  • Per valutare la ruralità o la strumentalità di un immobile ai fini tributari, occorre distinguere tra la questione sostanziale, che può richiedere l'analisi dell'accatastamento e dell'effettivo utilizzo del bene, e l'esito processuale, che in questo caso è stato determinato esclusivamente dalla rinuncia al ricorso.

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