Cassazione Penale, Sentenza n. 20262/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 12/10/2023 che aveva respinto il reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 13/07/2023, la quale negava la liberazione anticipata relativa al semestre 14/04/2022 - 13/10/2022. Campisi deduce (1) che dalla nota del carcere non emergerebbe la sua versione sull'episodio contestato (una colluttazione con spintoni del 23/06/2022) e (2) che il provvedimento non ha adeguatamente bilanciato quell'episodio con l'impegno complessivo del detenuto nel percorso rieducativo, non avendo valorizzato i risultati risocializzanti da lui conseguiti.
La decisione
Il ricorso è rigettato. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto infondati i due argomenti: quanto alla versione del fatto, la motivazione evidenzia che il detenuto ha negato l'episodio ma che esso è stato confermato da un altro detenuto e dall'agente intervenuto, sicché il fatto è ritenuto provato; quanto al mancato bilanciamento, il motivo è stato giudicato carente di autosufficienza perché il ricorso non ha prodotto o trascritto gli atti dai quali emergerebbero i risultati risocializzanti invocati. Inoltre il Tribunale ha effettivamente operato il bilanciamento e ha ritenuto che la colluttazione dimostri una scarsa adesione alle regole compatibile con l'esclusione della liberazione anticipata. In conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La norma è stata applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza sulla regola dell'autosufficienza del ricorso
Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013
La Corte richiama il principio che il ricorso deve essere autosufficiente e corredato degli atti necessari a dimostrare il vizio denunciato; l'assenza di tali documenti rende inammissibile o infondato il motivo relativo alla carenza di apprezzamento dei fatti.
Massime di principio
- Una sanzione disciplinare (anche un ammonimento per colluttazione) nel semestre considerato può costituire elemento decisivo per escludere la liberazione anticipata se ritenuta sintomatica della mancata adesione al percorso rieducativo.
- Se il ricorrente nega un episodio di violenza, il giudice può comunque ritenere il fatto provato sulla base delle dichiarazioni di altri detenuti e degli operatori intervenuti; la mera smentita non è sufficiente senza elementi probatori contrari.
- I motivi di ricorso devono essere autosufficienti: è necessario allegare o trascrivere gli atti e le prove che si assumono a sostegno delle affermazioni (es. documentazione di attività rieducative, attestati, relazioni), pena il rigetto per carenza di autosufficienza.
- Il giudice deve operare un bilanciamento tra il singolo episodio disciplinare e il comportamento complessivo nel semestre; tuttavia tale bilanciamento può favoreggiare il rigetto della liberazione se il fatto rilevato è incompatibile con la rieducazione.
- In fase di impugnazione è utile documentare in modo dettagliato il percorso trattamentale e fornire testimonianze o documenti che possano confutare la ricostruzione fattuale (refutare le dichiarazioni di terzi o dell'agente intervenuto).
- La condanna alle spese processuali segue il rigetto del ricorso, quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni non ben supportate documentalmente.
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