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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20262/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 12/10/2023 che aveva respinto il reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 13/07/2023, la quale negava la liberazione anticipata relativa al semestre 14/04/2022 - 13/10/2022. Campisi deduce (1) che dalla nota del carcere non emergerebbe la sua versione sull'episodio contestato (una colluttazione con spintoni del 23/06/2022) e (2) che il provvedimento non ha adeguatamente bilanciato quell'episodio con l'impegno complessivo del detenuto nel percorso rieducativo, non avendo valorizzato i risultati risocializzanti da lui conseguiti.

La decisione

Il ricorso è rigettato. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto infondati i due argomenti: quanto alla versione del fatto, la motivazione evidenzia che il detenuto ha negato l'episodio ma che esso è stato confermato da un altro detenuto e dall'agente intervenuto, sicché il fatto è ritenuto provato; quanto al mancato bilanciamento, il motivo è stato giudicato carente di autosufficienza perché il ricorso non ha prodotto o trascritto gli atti dai quali emergerebbero i risultati risocializzanti invocati. Inoltre il Tribunale ha effettivamente operato il bilanciamento e ha ritenuto che la colluttazione dimostri una scarsa adesione alle regole compatibile con l'esclusione della liberazione anticipata. In conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    La norma è stata applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza sulla regola dell'autosufficienza del ricorso

    Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013

    La Corte richiama il principio che il ricorso deve essere autosufficiente e corredato degli atti necessari a dimostrare il vizio denunciato; l'assenza di tali documenti rende inammissibile o infondato il motivo relativo alla carenza di apprezzamento dei fatti.

Massime di principio

  • Una sanzione disciplinare (anche un ammonimento per colluttazione) nel semestre considerato può costituire elemento decisivo per escludere la liberazione anticipata se ritenuta sintomatica della mancata adesione al percorso rieducativo.
  • Se il ricorrente nega un episodio di violenza, il giudice può comunque ritenere il fatto provato sulla base delle dichiarazioni di altri detenuti e degli operatori intervenuti; la mera smentita non è sufficiente senza elementi probatori contrari.
  • I motivi di ricorso devono essere autosufficienti: è necessario allegare o trascrivere gli atti e le prove che si assumono a sostegno delle affermazioni (es. documentazione di attività rieducative, attestati, relazioni), pena il rigetto per carenza di autosufficienza.
  • Il giudice deve operare un bilanciamento tra il singolo episodio disciplinare e il comportamento complessivo nel semestre; tuttavia tale bilanciamento può favoreggiare il rigetto della liberazione se il fatto rilevato è incompatibile con la rieducazione.
  • In fase di impugnazione è utile documentare in modo dettagliato il percorso trattamentale e fornire testimonianze o documenti che possano confutare la ricostruzione fattuale (refutare le dichiarazioni di terzi o dell'agente intervenuto).
  • La condanna alle spese processuali segue il rigetto del ricorso, quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni non ben supportate documentalmente.

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