Cassazione Civile, Ordinanza n. 18576/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I ricorrenti, dipendenti di una società poi fallita, avevano chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'eccessiva durata del fallimento in cui erano stati ammessi al passivo. In fase monitoria era stato riconosciuto un indennizzo annuo, ma con riduzione fino a concorrenza del credito ammesso al passivo; inoltre erano stati riconosciuti gli importi senza interessi per ritenuta mancanza di dati attendibili. Gli opponenti contestavano tale impostazione sostenendo che, ai fini del limite di cui all'art. 2-bis l. n. 89/2001, dovesse considerarsi il credito azionato o comunque ammesso al passivo, senza rilevanza dei pagamenti parziali ricevuti in sede di riparto. Denunciavano inoltre vizi motivazionali e una decisione a sorpresa per mancata rimessione in contraddittorio della questione relativa al computo degli interessi. Il Ministero proponeva a sua volta ricorso incidentale sul quantum dell'indennizzo, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato fattori riduttivi, tra cui l'intervento del fondo INPS, l'esito non pienamente satisfattivo della procedura e il numero dei creditori, chiedendo un moltiplicatore minore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero. Ha respinto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, escludendo sia la configurabilità di una decisione a sorpresa sia un vizio motivazionale rilevante. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini del limite massimo dell'indennizzo ex art. 2-bis l. n. 89/2001, nel giudizio relativo all'irragionevole durata del fallimento occorre avere riguardo al credito azionato o, se inferiore, a quello ammesso al passivo, non alle somme effettivamente ripartite nella procedura. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 2-bis l. n. 89/2001
Il limite di misura dell'indennizzo va parametrato, nelle procedure concorsuali, al credito azionato o, se inferiore, a quello ammesso al passivo, senza considerare quanto poi distribuito in riparto; la riduzione per il numero elevato di parti del processo non si estende alla procedura concorsuale.
art. 5-ter l. n. 89/2001
L'opposizione avverso il decreto sulla domanda di equa riparazione introduce una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, non un autonomo giudizio impugnatorio.
art. 3, comma 4, l. n. 89/2001
Nel procedimento monitorio il giudice può invitare a integrare la documentazione se insufficiente a giustificare la domanda.
art. 640 c.p.c.
Il richiamo opera solo per la fase monitoria e non impone un generale obbligo di preventiva sollecitazione nel giudizio di opposizione.
art. 101, comma 2, c.p.c.
È stato ritenuto inapplicabile alla fase monitoria, perché priva di contraddittorio; la questione probatoria trattata in opposizione era già nel thema decidendum.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità della motivazione sussiste solo in caso di motivazione apparente, mancante o irriducibilmente contraddittoria, non per semplici aporie logiche.
art. 360 c.p.c.
È stata applicata la distinzione tra motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali, con sindacato di legittimità limitato nei casi prospettati.
art. 325 c.p.c.
Il termine breve per impugnare è stato ritenuto sospeso per l'emergenza epidemiologica e quindi il ricorso è stato considerato tempestivo.
art. 326 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. per il termine breve di impugnazione.
art. 155, comma 5, c.p.c.
Se la scadenza cade di sabato, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n. 27/2020
Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale, incidendo sulla tempestività del ricorso.
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. in l. n. 40/2020
Concorre alla sospensione dei termini processuali nel medesimo periodo emergenziale.
artt. 54, 55, 2749 c.c. e art. 54 l. fall. previgente
Sono stati richiamati per affermare che i crediti privilegiati di lavoro producono interessi fino al soddisfacimento integrale del capitale privilegiato, ma tale regola non modifica il criterio di quantificazione dell'indennizzo ex l. Pinto.
art. 93 l. fall.
Il credito da considerare è quello azionato o, se inferiore, quello ammesso al passivo, ai fini del parametro dell'indennizzo.
artt. 96, 99, 110 l. fall.
Il giudice di legittimità ha ribadito che il riferimento è all'accertamento dello stato passivo, non alla somma concretamente ripartita.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente non può pretendere un previo avvertimento del giudice sull'onere probatorio che gli incombe.
art. 6, par. 1, CEDU
Invocato a sostegno della tutela contro la durata irragionevole del procedimento, senza che ciò incidesse sull'esito del motivo accolto.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione alla quantificazione dell'indennizzo.
artt. 111 e 117 Cost.
Richiamati dal ricorrente a fondamento delle censure sull'equa riparazione e sulla motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura concorsuale, il limite massimo dell'indennizzo va commisurato al credito azionato o, se inferiore, a quello ammesso al passivo; non rileva, ai fini di tale limite, l'importo effettivamente percepito in sede di riparto.
- La produzione di interessi sul credito privilegiato nella procedura fallimentare non impone, ai fini della legge Pinto, una ricostruzione analitica dei pagamenti parziali intervenuti nel corso della procedura, essendo la quantificazione dell'indennizzo connotata da criteri equitativi.
- La riduzione dell'indennizzo prevista per i processi con molte parti non è estensibile alle procedure concorsuali, nelle quali la pluralità dei creditori è fisiologica e non può tradursi in una penalizzazione automatica del creditore ammesso al passivo.
- Nel procedimento monitorio ex l. n. 89/2001 il giudice può invitare a integrare la documentazione, ma nella successiva opposizione il contraddittorio è pieno e la carenza probatoria rientra nel thema decidendum, senza necessità di un ulteriore avviso alle parti.
- La nullità della motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria; non basta che il percorso argomentativo non sia perfettamente lineare.
- L'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase interna di un unico procedimento, sicché in cassazione rileva il provvedimento conclusivo dell'opposizione.
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