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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28757/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

1) Violazione delle norme processuali e nullità: il difensore aveva chiesto il rinvio per legittimo impedimento (positività al COVID-19) mediante PEC inviata il 28/09/2022 alle 19:50 per udienza del giorno successivo; il Tribunale ha comunque celebrato l'udienza nominando un sostituto. 2) Vizio di motivazione e violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p.: il ricorrente contestava l'esclusione della continuazione tra più condanne (reati commessi in tempi e modalità diverse) sostenendo altresì che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto un onere dell'imputato l'allegazione dello stato di tossicodipendenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la comunicazione via PEC non fosse stata inviata all'indirizzo istituzionale indicato dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (per cui non sostituisce il deposito previsto dall'art. 121 c.p.p.) e, in mancanza dell'annotazione di cancelleria o dell'originale informatico sottoscritto dal gestore che attesti la ricezione nella casella del destinatario, il ricorrente non ha provato la conoscenza da parte del giudice della richiesta di rinvio. Sul secondo motivo ha dichiarato il vizio inammissibile: il Tribunale aveva fornito motivazione logica e coerente sull'assenza di un disegno criminoso unitario; inoltre l'onere di provare lo stato di tossicodipendenza grava su chi lo deduce e richiede documentazione idonea, e il giudice dell'esecuzione trasgredisce l'art. 671 c.p.p. solo se omette o svaluta senza adeguata giustificazione una circostanza specificamente dedotta e documentata. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma penale di riferimento per le condanne per traffico di sostanze stupefacenti richiamata per descrivere i reati contestati.

  • art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

    Si applica anche nel procedimento di esecuzione: il legittimo impedimento del difensore (anche per concomitante impegno professionale) è causa di rinvio dell'udienza.

  • artt. 178, 179, 180 c.p.p.

    Riflessi sulle nullità processuali richiamati dal ricorrente; la Corte ha valutato l'osservanza delle garanzie procedurali con riferimento alla corretta trasmissione dell'istanza di rinvio.

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    Previsione sulla nomina di sostituto processuale in caso di assenza del difensore; richiamata perché il Tribunale ha nominato un sostituto e definito l'udienza.

  • art. 24 d.l. 28/10/2020 n.137 (discipline emergenziali PEC)

    Disciplina transitoria sull'uso della PEC negli atti processuali durante l'emergenza; la Corte ha ritenuto che la PEC inviata a indirizzo non indicato nel provvedimento del direttore generale non surrogasse il deposito formale.

  • art. 121 c.p.p.

    Regole sul deposito degli atti; la Corte ha richiamato che l'invio telematico improprio non sostituisce il deposito previsto dall'articolo.

  • art. 671, comma 2, c.p.p.

    Indica che lo stato di tossicodipendenza è circostanza rilevante ai fini della decisione in materia di continuazione; la Corte precisa però che il giudice viola l'obbligo di motivazione solo se omette o svaluta ingiustificatamente una circostanza specificamente dedotta e documentata.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla quantificazione della continuazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento comunicata via PEC è efficace solo se inviata agli indirizzi istituzionali individuati dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati; invii a indirizzi diversi possono non sostituire il deposito formale.
  • Il difensore che lamenta l'omesso rinvio ha l'onere di provare la regolare ricezione da parte della cancelleria: ciò si realizza tramite annotazione di cancelleria o mediante produzione dell'originale informatico del messaggio attestante il recapito nella casella del destinatario.
  • La giurisprudenza tende a rispettare le valutazioni di merito del giudice dell'esecuzione sulla sussistenza di un disegno criminoso unitario; le censure di legittimità sono inammissibili se si limitano a riformulare questioni di fatto o a chiedere rivalutazioni non pertinenti al sindacato di legittimità.
  • Lo stato di tossicodipendenza, se rilevato come circostanza ai fini della continuazione, deve essere specificamente dedotto e comprovato con idonea documentazione: il giudice viola l'obbligo motivazionale solo se ignora o svaluta senza giustificazione una circostanza adeguatamente documentata.
  • L'omessa o irregolare trasmissione telematica può comportare il rigetto di istanze processuali; pertanto, in situazioni analoghe, è prudente inviare le comunicazioni agli indirizzi istituzionali indicati e conservare/produrre l'originale informatico che attesti il recapito.
  • In caso di rigetto del ricorso, è prevedibile la condanna alle spese processuali del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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