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Sentenza

Sentenza n. 1157/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202301300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di revisione prezzi relativa a un appalto pubblico di servizi, oltre alla richiesta di pagamento della revisione prezzi e degli interessi moratori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturato dall'ottobre 2018 nell'ambito di un contratto di servizi di pulizia stipulato mediante ordinativo principale e successivi atti aggiuntivi, nell'ambito di una convenzione Consip. Ha inoltre chiesto, ove occorrente, l'annullamento della nota con cui l'istituto scolastico aveva negato la revisione prezzi e della nota dell'Ufficio scolastico regionale richiamata, nonché la condanna al pagamento di euro 17.301,00 oltre IVA e interessi moratori. La ricorrente ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. e dell'art. 115 d.lgs. 163/2006; il diritto alla revisione prezzi in base alla convenzione Consip e al capitolato tecnico; l'assenza di prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione richiesta e la spettanza degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva integralmente pagato quanto richiesto, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici di servizi a esecuzione continuata o periodica. Ha precisato che l'art. 115 d.lgs. 163/2006 contiene una disciplina speciale e imperativa, prevalente sulla disciplina civilistica dell'art. 1664 c.c., e che la giurisdizione amministrativa comprende sia l'an sia il quantum della revisione prezzi, superando la distinzione tra controversie sull'esistenza del diritto e controversie sulla sua quantificazione. Tuttavia, poiché nelle more del giudizio la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme richieste, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il giudice ha ritenuto che non residuasse alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito. Le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia, anche con riguardo alla questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…).

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al provvedimento applicativo nei contratti pubblici di servizi a esecuzione continuata o periodica, senza distinzione tra an e quantum della pretesa.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.

    La disposizione detta una disciplina speciale, imperativa e prevalente rispetto all'art. 1664 c.c.; le clausole contrattuali difformi sono nulle nella parte incompatibile e la disciplina legale si inserisce automaticamente nel contratto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

    La cessazione della materia del contendere richiede che un'attività sopravvenuta dell'amministrazione abbia soddisfatto integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 231/2002

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente a fondamento della domanda di interessi moratori, ma non è stata applicata dal giudice in ragione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla prescrizione della pretesa revisionale, ma il giudice non ha deciso tale questione nel merito.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia quando riguardano l'an della pretesa sia quando riguardano il quantum della revisione.
  • L'art. 115 d.lgs. 163/2006 introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi, prevalente sulla disciplina generale dell'art. 1664 c.c.; le pattuizioni contrattuali incompatibili sono nulle nella parte difforme e la disciplina legale si inserisce automaticamente nel contratto.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, una condotta o un provvedimento sopravvenuto abbia soddisfatto pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità concreta derivante dalla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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