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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36494/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società ha impugnato avvisi di accertamento relativi all’imposta sugli intrattenimenti per gli anni 2008 e 2009, emessi a seguito di PVC redatto da funzionari SIAE. L’ufficio contestava che la contribuente non avesse esibito documentazione idonea a provare che, durante i trattenimenti danzanti, vi fosse musica dal vivo per un tempo pari o superiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico. In appello la CTR ha accolto i gravami dell’Amministrazione, ritenendo che l’onere della prova circa i presupposti della deroga al regime ordinario spettasse al contribuente e che la prova non fosse stata fornita. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione di norme tributarie e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere probatorio gravasse sull’ufficio e che vi fosse motivazione contraddittoria; ha inoltre denunciato violazione dell’art. 401 della direttiva IVA, degli artt. 3 e 53 Cost., chiedendo rinvio pregiudiziale alla CGUE e prospettando illegittimità costituzionale della disciplina per asserita doppia imposizione IVA/ISI e disparità di trattamento tra spettacolo e intrattenimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nei casi in cui il contribuente invochi un regime fiscale derogatorio o agevolativo, l’onere di provare i relativi presupposti grava su chi pretende di avvalersene; ha inoltre escluso la contraddittorietà della motivazione, valorizzando sia l’esito del sopralluogo sia il mancato riscontro documentale. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la questione interpretativa sul rapporto tra imposta sugli intrattenimenti e diritto UE era già sostanzialmente risolta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, sicché non vi era obbligo di rinvio pregiudiziale. Ha quindi escluso che l’ISI costituisca imposta sulla cifra d’affari vietata dalla direttiva e ha ritenuto manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale, poiché la distinzione tra spettacolo e intrattenimento è ritenuta non arbitraria e coerente con la capacità contributiva. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata attività difensiva dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria e alla richiesta di rimessione in pubblica udienza.

  • art. 1 Tabella delle tariffe dell’imposta sugli intrattenimenti del D.P.R. n. 640/1972

    Serve a individuare i trattenimenti danzanti soggetti a imposta quando la musica dal vivo non supera il 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico.

  • art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972

    Prevede per le attività di intrattenimento un regime IVA speciale, in deroga, con base imponibile e modalità di riscossione collegate all’imposta sugli intrattenimenti.

  • art. 74-quater D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il nuovo regime fiscale delle attività di spettacolo e intrattenimento a seguito del riordino normativo.

  • Tabella C del D.P.R. n. 633/1972

    Richiamata dalla ricorrente in relazione al quadro normativo IVA delle attività interessate.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Invocato a tutela del legittimo affidamento e della buona fede nei rapporti con il fisco.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l’onere di provare i presupposti del regime derogatorio/agevolativo grava su chi lo invoca.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

  • art. 401 Direttiva 2006/112/CE

    Interpretato nel senso che non vieta agli Stati membri di istituire imposte concorrenti con l’IVA che non abbiano natura di imposta sulla cifra d’affari.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è automatico: non è dovuto se la questione è già stata decisa dalla CGUE o se non sussistono dubbi ragionevoli sull’interpretazione.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che la distinzione tra spettacolo e intrattenimento integri una discriminazione irragionevole.

  • art. 53 Cost.

    La Corte ritiene che la disciplina sia compatibile con il principio di capacità contributiva e con la progressività, rientrando nella discrezionalità legislativa la selezione degli indici di ricchezza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il contribuente invoca l’applicazione di un regime fiscale derogatorio o agevolativo, l’onere di provare i presupposti di fatto che lo legittimano grava su di lui, non sull’Amministrazione finanziaria.
  • In materia tributaria, la prova può essere fornita anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti; il giudice può valorizzare il mancato riscontro documentale rispetto a fatti sintomatici accertati in sopralluogo.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto in modo automatico per il solo fatto che una parte lo richieda: esso non è necessario quando la questione è già stata sostanzialmente risolta dalla giurisprudenza UE consolidata o quando la corretta applicazione del diritto dell’Unione non lascia adito a dubbi ragionevoli.
  • Una disciplina fiscale che distingua tra due categorie di attività economicamente diverse non è irragionevole se la differenziazione è funzionale a delimitare il presupposto impositivo e trova giustificazione nella diversa natura delle prestazioni.
  • La compatibilità di un tributo con il principio di capacità contributiva va valutata alla luce della discrezionalità legislativa nella selezione degli indici di forza economica, purché la misura dell’imposizione resti proporzionata e non arbitraria.
  • Non integra, di per sé, un divieto eurounitario la previsione di un tributo nazionale applicato insieme all’IVA, se il tributo non ha natura di imposta generale sulla cifra d’affari e non si inserisce nel meccanismo tipico dell’IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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