Sentenza n. 628/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila per il quadriennio 2026-2030, adottato in data 18 maggio 2026, e delle operazioni elettorali telematiche del 15-16 maggio 2026; - delle deliberazioni adottate dal Consiglio insediatosi in data 22 maggio 2026, ivi inclusa quella di cui al verbale n. 1542, avente ad oggetto l’elezione delle cariche istituzionali; - di tutti gli atti prodromici e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proclamazione degli eletti al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila per il quadriennio 2026-2030, operazioni elettorali telematiche del 15 e 16 maggio 2026 e deliberazioni del Consiglio insediatosi il 22 maggio 2026, compresa l’elezione delle cariche istituzionali
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda degli eletti nella Sezione A con 780 preferenze, ha chiesto l’annullamento della proclamazione del 18 maggio 2026, delle operazioni elettorali telematiche svolte sulla piattaforma SkyVote Cloud il 15 e 16 maggio 2026 e degli atti del Consiglio insediatosi il 22 maggio 2026. Ha dedotto violazioni della segretezza del voto e della par condicio, delle regole sulla correttezza della propaganda elettorale e della disciplina sul trattamento dei dati personali degli iscritti non soggetti a pubblicazione, oltre a un conflitto di interessi in capo al Segretario eletto. Il 21 maggio 2026 aveva inoltre presentato reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, chiedendo la sospensione cautelare della proclamazione; dopo che le era stato comunicato che la disciplina speciale non prevedeva espressamente tale tutela cautelare, e dopo una diffida dell’8 luglio 2026 rimasta senza riscontro, ha adito il TAR. L’Ordine e i consiglieri controinteressati hanno eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per acquiescenza.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito i vizi elettorali dedotti. In base all’art. 6 del d.lgs.lgt. 382/1944, le controversie sui risultati delle elezioni dei consigli degli ordini professionali sono devolute alla giurisdizione speciale del rispettivo Consiglio nazionale; le relative pronunce sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. La competenza del giudice amministrativo sul contenzioso elettorale, prevista dall’art. 126 c.p.a., riguarda invece le elezioni degli organi di comuni, province e regioni e dei membri italiani del Parlamento europeo. La mancata previsione espressa di una tutela cautelare nel procedimento davanti al giudice speciale non trasferisce la giurisdizione al TAR, poiché la tutela cautelare deve rispettare la norma attributiva della giurisdizione. Non è stata disposta la translatio iudicii ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., perché il procedimento giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri era già stato instaurato e risultava pendente. Quanto all’impugnazione dell’atto di insediamento, la ricorrente non ne ha dedotto vizi propri, ma soltanto l’illegittimità derivata dai prospettati vizi elettorali; tale deduzione non radica la giurisdizione amministrativa. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è dovuto ai controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs.lgt. 382/1944
L’articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 382 del 1944 è norma anteriore all’entrata in vigore della Costituzione, che attribuisce ad un organo giurisdizionale speciale la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto le operazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli degli Ordini professionali.
La disposizione attribuisce alla giurisdizione speciale del Consiglio nazionale dell’Ordine le controversie sulle operazioni elettorali, dalla convocazione dell’assemblea degli iscritti alla proclamazione degli eletti.
art. 126 c.p.a.
Le operazioni elettorali relative al rinnovo dei consigli degli ordini professionali esulano, pertanto, dall’ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale attribuita al giudice amministrativo, delineata dall’articolo 126 del codice del codice del processo amministrativo, la quale riguarda le operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
La giurisdizione elettorale del giudice amministrativo prevista dall’art. 126 c.p.a. non comprende le elezioni dei consigli degli ordini professionali.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Il Collegio non ritiene che ricorrano i presupposti per disporre la translatio iudicii ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, atteso che il giudizio (rectius, il procedimento di natura giurisdizionale) dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri è stato già instaurato dalla ricorrente in data anteriore alla proposizione del presente ricorso e risulta tuttora pendente.
Non si dispone la translatio iudicii quando il procedimento giurisdizionale davanti al giudice dotato di giurisdizione è già stato instaurato ed è tuttora pendente.
art. 60 c.p.a.
Sussistono, in proposito, tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso, perfezionatasi per l’Ordine resistente e per i controinteressati in data 16 luglio 2026, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione dell’intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l’avviso, dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti processuali per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in ragione della decorrenza del termine, della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, dell’assenza delle dichiarazioni indicate e dell’avviso alle parti.
Massime di principio
- Le controversie sulle operazioni elettorali per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali, dalla convocazione dell’assemblea degli iscritti alla proclamazione degli eletti, appartengono alla giurisdizione speciale del rispettivo Consiglio nazionale e non alla giurisdizione elettorale del giudice amministrativo prevista dall’art. 126 c.p.a.
- La mancata previsione espressa di tutela cautelare nel procedimento davanti al giudice speciale non radica la giurisdizione del giudice amministrativo: anche la tutela cautelare, in quanto strumentale a quella di merito, deve essere esercitata nel rispetto della norma attributiva della giurisdizione.
- Non ricorrono i presupposti per la translatio iudicii quando il procedimento giurisdizionale davanti al giudice dotato di giurisdizione è già stato instaurato e risulta pendente.
- L’impugnazione di un atto organizzativo successivo alla proclamazione degli eletti non radica la giurisdizione amministrativa se non sono dedotti vizi propri dell’atto, ma soltanto la sua illegittimità derivata da vizi delle operazioni elettorali riservate alla giurisdizione speciale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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