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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06327/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La controversia origina da un procedimento arbitrale promosso da diversi soci di una cooperativa agricola contro la società, dopo che essi avevano comunicato la volontà di recedere dal rapporto sociale per i presupposti previsti dallo statuto e dopo che la cooperativa aveva comunicato la loro esclusione deliberata dal consiglio di amministrazione. I soci chiedevano anche la sospensione dell'arbitrato in attesa della definizione di altri giudizi sul diniego dei recessi e su precedenti delibere della cooperativa richiamate come presupposto dell'esclusione. Il collegio arbitrale dichiarava illegittime le delibere di esclusione; la corte d'appello respingeva l'impugnazione proposta dalla cooperativa avverso il lodo. In cassazione la cooperativa deduceva tre censure: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c., assumendo la contraddittorietà del lodo in ordine alla disciplina statutaria del recesso e al ruolo del consiglio di amministrazione; 2) ancora violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c. per la pretesa contraddittorietà del lodo sul tema dell'inadempimento dei soci agli obblighi di versamento del capitale sociale e/o del sovrapprezzo; 3) violazione dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c. per asserita omessa motivazione del lodo sull'eccezione di inadempimento dei soci, fondata sull'omesso pagamento del prodotto conferito alla cooperativa. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che il lodo fosse internamente incoerente e privo di adeguata motivazione e che la corte d'appello avesse erroneamente escluso tali vizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo solo in parte infondato e in parte inammissibile, spiegando che la questione del recesso era stata esaminata solo incidentalmente per verificare se il rapporto sociale fosse ancora in corso al momento della delibera di esclusione, e che comunque la doglianza sulla contraddittorietà interna della motivazione del lodo non integrava il vizio di nullità dedotto ex art. 829, n. 11 c.p.c., il quale richiede contraddittorietà tra le parti del dispositivo, non tra diverse parti della motivazione. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che il giudizio di impugnazione del lodo non consente un riesame del merito né una nuova valutazione dei fatti o delle prove, e che le censure della cooperativa, pur formalmente dirette contro la sentenza della corte d'appello, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione delle risultanze già apprezzate dagli arbitri. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    citato dalla parte istante nel procedimento arbitrale per chiedere la sospensione in attesa della definizione di altri giudizi; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione di questa norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 829, primo comma, n. 11, c.p.c.

    la contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo; non basta la contraddittorietà interna alla motivazione, salvo che essa renda del tutto impossibile ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 829, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio attiene alla mancanza assoluta o alla radicale carenza di motivazione, non potendo essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito della decisione arbitrale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 10 dello Statuto sociale

    richiamato per disciplinare il recesso dei soci in caso di mancata produzione; la Corte lo considera solo incidentalmente, ai fini dell'accertamento della permanenza del rapporto sociale alla data della delibera di esclusione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il sindacato del giudice è limitato alla verifica della legittimità della decisione arbitrale e non può risolversi in un riesame del merito, delle prove o degli accertamenti di fatto compiuti dagli arbitri.
  • La contraddittorietà del lodo rilevante ai fini della nullità ex art. 829, n. 11 c.p.c. è solo quella interna al dispositivo o tale da rendere impossibile ricostruire la ratio decidendi; non è sufficiente la mera incoerenza tra passaggi motivazionali.
  • Il vizio di omessa motivazione del lodo non può essere dedotto per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio o una rivalutazione delle circostanze di fatto già apprezzate dagli arbitri.
  • In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo, la Corte non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito sulla correttezza della ricostruzione fattuale compiuta nel lodo.
  • Se una questione è esaminata solo in via incidentale per risolvere un presupposto logico della decisione, tale esame non si traduce in un giudicato sulla questione medesima, quando non sia oggetto del decisum principale.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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