Ordinanza n. 3172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania chiedendone la riforma e l’accoglimento della tutela cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda la valutazione dell’attualità e consistenza del rischio cui l’appellante assumeva di essere esposto, anche alla luce di circostanze sopravvenute, tra cui un’operazione investigativa del 7 luglio 2026. L’appellante ha prospettato un collegamento tra i propri apporti testimoniali e tale operazione, sostenendo implicitamente la permanenza o l’aggravamento degli indici di rischio e la necessità di una misura cautelare. Il Ministero dell’Interno ha resistito, sostenendo, sulla base dell’istruttoria svolta, la progressiva rarefazione degli indici di rischio e contestando le circostanze sopravvenute.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto prima facie adeguatamente circostanziata l’istruttoria ministeriale relativa alla progressiva rarefazione degli indici di rischio, rilevando che essa confutava puntualmente le circostanze sopravvenute. Quanto all’operazione del 7 luglio 2026, il Collegio ha osservato che né il TAR né il Ministero avevano potuto esaminarla anteriormente, ma ha comunque escluso la sussistenza di elementi sufficienti: l’appellante non aveva evidenziato correlazioni evidenti tra i propri apporti testimoniali e l’operazione, limitandosi ad allegazioni generiche e apodittiche, e non risultava alcun nuovo episodio di minaccia nei suoi confronti riconducibile agli eventi considerati. Non sono stati quindi ravvisati gli estremi necessari per concedere la tutela cautelare. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, la concessione della tutela richiede allegazioni specifiche e coerenti circa l’attualità e la consistenza del pregiudizio; affermazioni generiche e apodittiche non sono sufficienti.
- Quando l’amministrazione produce un’istruttoria prima facie adeguatamente circostanziata, fondata sulla progressiva rarefazione degli indici di rischio e idonea a confutare le circostanze dedotte dall’interessato, tale istruttoria può escludere, in sede cautelare, la sussistenza del fumus necessario alla misura richiesta.
- La sopravvenienza di un’operazione investigativa non dimostra di per sé la permanenza o l’aggravamento del rischio personale: l’interessato deve indicare elementi concreti che colleghino l’operazione ai propri apporti o alla minaccia lamentata.
- Ai fini della tutela cautelare, l’assenza di nuovi episodi di minaccia riconducibili agli eventi sopravvenuti costituisce elemento rilevante nella valutazione dell’attualità del pericolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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