Sentenza n. 643/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta), -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita e accertato il diritto del dipendente al relativo compenso
Esito
Favorevole al resistente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il dipendente, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, dopo un grave infortunio era stato collocato in congedo straordinario e poi in aspettativa per infermità. Dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare, era transitato nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999. Aveva maturato 101 giorni di licenza ordinaria negli anni 2012-2015 e ne aveva chiesto dapprima la fruizione presso l’amministrazione di destinazione, ricevendo diniego, e poi la monetizzazione alla Guardia di Finanza, anch’essa negata. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo non imputabile al dipendente il mancato godimento e individuando nella Guardia di Finanza l’amministrazione obbligata al pagamento. Il Comando generale ha appellato deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla licenza ordinaria e sul compenso sostitutivo, nonché erronea valutazione degli atti. In particolare, ha sostenuto che il transito nei ruoli civili non comportasse cessazione del rapporto di lavoro, che la licenza potesse essere fruita presso l’amministrazione di destinazione e che, pertanto, non sussistesse un’impossibilità oggettiva idonea a fondare la monetizzazione.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il transito dal ruolo militare al ruolo civile della stessa amministrazione non determina cessazione del rapporto di lavoro, ma continuità del rapporto con mutamento del regime giuridico; in linea di principio, quindi, la licenza maturata nel ruolo militare può essere fruita presso l’amministrazione civile di destinazione. La diversa denominazione e disciplina regolamentare di ferie e licenza ordinaria non impedisce tale fruizione, poiché entrambi gli istituti hanno il medesimo contenuto fondamentale di astensione retribuita e obbligatoria dal lavoro, funzionale al riposo e al recupero psicofisico. Neppure generiche esigenze di servizio sono sufficienti a configurare un’impossibilità giuridica di godimento. Tuttavia, nel caso concreto, il dipendente aveva reiteratamente chiesto sia la fruizione effettiva sia la monetizzazione, ricevendo dinieghi da entrambe le articolazioni ministeriali. I dinieghi convergenti e reiterati, dovuti a un difetto di coordinamento interno e a posizioni amministrative incompatibili, sono stati equiparati a una preclusione oggettiva e definitiva della fruizione, ai sensi dell’art. 29, comma 4, del d.P.R. n. 170 del 2007. La condotta amministrativa è stata ritenuta contraria ai principi di correttezza, collaborazione e buona amministrazione, oltre che lesiva dell’effettività della tutela di un diritto costituzionale. È stato quindi confermato il diritto alla monetizzazione della licenza maturata negli anni 2012-2015, con obbligo della Guardia di Finanza di liquidare e corrispondere le somme dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo. Il Ministero appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, Cost.
lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi
Esprime la preferenza ordinamentale per il godimento effettivo delle ferie, quale strumento di riposo e tutela della salute psicofisica, ammettendo la monetizzazione solo in via eccezionale.
art. 12, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 135
vieta di corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni trattamenti economici sostitutivi delle ferie, dei riposi o dei permessi
Il divieto di monetizzazione non opera quando il mancato godimento delle ferie dipende da causa non imputabile al lavoratore.
art. 29, comma 4, d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170
anche nei casi di transito ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita
Consente il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria nei casi di transito quando la fruizione presso l’amministrazione di destinazione non sia prevista; la disposizione si applica anche quando dinieghi amministrativi reiterati determinano una preclusione oggettiva e definitiva della fruizione.
art. 14, comma 5, l. 28 luglio 1999, n. 266
transito nei ruoli civili dell’amministrazione di destinazione
Il transito dal ruolo militare al ruolo civile non interrompe il rapporto di impiego, ma ne comporta il mutamento del regime giuridico.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
principi di correttezza, collaborazione e buona amministrazione
Impone all’amministrazione, anche nelle sue diverse articolazioni interne, di coordinare la propria azione e di non assumere posizioni incompatibili che lascino il privato privo di tutela.
art. 1 c.p.a.
principi di pienezza ed effettività della tutela
Giustifica l’equiparazione dei dinieghi amministrativi reiterati a una preclusione oggettiva della fruizione, così da assicurare tutela effettiva mediante monetizzazione.
Massime di principio
- Il transito di un dipendente dal ruolo militare al ruolo civile della stessa amministrazione non determina la cessazione del rapporto di pubblico impiego, ma un mutamento del relativo regime giuridico; le ferie o la licenza maturate nella fase precedente possono quindi, in linea di principio, essere fruite presso l’amministrazione di destinazione.
- Il divieto generale di monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici non si applica quando il mancato godimento sia riconducibile a una causa non imputabile al lavoratore.
- La diversa denominazione o disciplina regolamentare di ferie e licenza ordinaria non esclude la continuità sostanziale del diritto al riposo, quando entrambi gli istituti consistano in periodi retribuiti e obbligatori di astensione dal lavoro finalizzati al recupero psicofisico.
- L’impossibilità di fruire della licenza presso l’amministrazione di destinazione non deve necessariamente derivare da un divieto normativo espresso: dinieghi reiterati e convergenti delle articolazioni della stessa amministrazione, fondati su interpretazioni incompatibili e idonei a creare uno stallo definitivo, possono integrare una preclusione oggettiva alla fruizione e consentire la monetizzazione.
- L’amministrazione deve coordinare le posizioni delle proprie articolazioni interne secondo correttezza, collaborazione e buona amministrazione; non può negare sia la fruizione sia la monetizzazione di un diritto, rimettendo al privato l’onere di risolvere giudizialmente un conflitto interpretativo interno.
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