Sentenza del 07/12/2016 n. 25102 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo all'anno 1996, notificato al solo marito P.A., unico soggetto che lo aveva impugnato. La coniuge R.E. ha successivamente proposto appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale resa nel giudizio promosso dal marito. La CTR aveva ritenuto ammissibile l'appello, sebbene tardivo, sostenendo che l'avviso dovesse essere notificato separatamente a entrambi i coniugi e che sussistesse un litisconsorzio necessario. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che, in caso di dichiarazione congiunta, l'accertamento può essere notificato a uno solo dei coniugi, ferma la responsabilità solidale e il diritto dell'altro di impugnare autonomamente l'atto o gli atti esecutivi a lui notificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che non sussiste litisconsorzio necessario tra i coniugi co-dichiaranti, poiché le rispettive posizioni sono autonome, pur essendo solidale l'obbligazione tributaria. La mancata notifica dell'avviso alla moglie non determina la nullità dell'accertamento né le impedisce di difendersi: ella può contestare l'accertamento impugnando la cartella di pagamento o altro atto esecutivo a lei notificato. Tuttavia, non può proporre appello contro la sentenza emessa in un giudizio promosso esclusivamente dal marito, al quale è rimasta estranea. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, mentre R.E. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 114 del 1977, art. 17
I coniugi possono presentare congiuntamente, su un unico modello, la dichiarazione dei redditi di ciascuno.
In caso di dichiarazione congiunta e di successivo accertamento, l'avviso può essere notificato a uno solo dei coniugi, anche a nome di entrambi, poiché entrambi sono obbligati in solido. Il coniuge non destinatario della notifica conserva il diritto di contestare autonomamente la pretesa fiscale quando riceve un atto esecutivo a lui diretto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1
Non trova applicazione il litisconsorzio necessario tra coniugi co-dichiaranti in materia di accertamento derivante da dichiarazione congiunta, poiché le posizioni processuali e sostanziali restano autonome.
Art. 102 c.p.c.
Non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge, in assenza di una situazione di inscindibilità del rapporto controverso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, 51, 52 e 57
Le regole sulle impugnazioni tributarie non consentono al coniuge estraneo al giudizio di primo grado di appellare autonomamente la sentenza pronunciata in un processo promosso esclusivamente dall'altro coniuge.
Artt. 327 e 344 c.p.c.
Le norme sui termini e sui limiti soggettivi dell'appello confermano l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da chi non è stato parte del giudizio di primo grado.
Massime di principio
- In presenza di una dichiarazione congiunta dei coniugi, l'Amministrazione finanziaria può notificare l'avviso di accertamento a uno solo di essi; la notifica non è necessariamente nulla per mancata notifica separata all'altro.
- La responsabilità solidale non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario: ciascun coniuge mantiene una posizione processuale autonoma.
- Il coniuge che non ha ricevuto l'avviso di accertamento non perde il diritto di difesa, ma deve esercitarlo impugnando il primo atto successivo a lui notificato, come una cartella di pagamento o un avviso di mora, e può contestare anche il merito dell'accertamento presupposto.
- Un soggetto rimasto estraneo al giudizio promosso dall'altro coobbligato non può impugnare direttamente la sentenza emessa in quel processo; deve utilizzare gli strumenti di tutela collegati agli atti a lui notificati.
- Prima di proporre un'impugnazione occorre verificare la legittimazione processuale, la partecipazione al precedente grado di giudizio e il corretto termine per impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 696 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 1525 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 24129 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 25008 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 dic 2016Sentenza del 07/12/2016 n. 25080 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →