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Sentenza

Sentenza n. 788/2026 - Latina, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Roma, I Sezione Civile, n. 5436 del 1° agosto 2023, emessa nel giudizio n.R.G. 220/2021 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5436 del 1° agosto 2023, passata in giudicato, recante la condanna del Comune al pagamento di capitale, interessi e metà delle spese di CTU e ATP

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata anche ai fini esecutivi il 25 marzo 2025, deducendo l'integrale inadempimento del Comune. Nel corso del giudizio ha dato atto di pagamenti parziali eseguiti dall'amministrazione: euro 20.073,76 per sorte capitale e interessi, nonché euro 1.720,10 per una parte delle spese di CTU. Ha quindi quantificato il residuo credito in euro 8.010,93, composto da euro 5.899,05 per interessi dalla domanda del 17 giugno 2002 al pagamento del 4 novembre 2025, euro 1.786,25 per la metà delle spese di ATP ed euro 325,63 per il residuo della metà delle spese di CTU. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il Comune ha sostenuto di avere avviato interlocuzioni con la creditrice e contestato, in particolare, la prova dell'effettivo pagamento delle spese di CTU e ATP, chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria competenza e i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha affermato che anche le statuizioni ineseguite di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha riconosciuto euro 5.899,05 di interessi, rilevando che la formula della sentenza civile "dalla domanda al saldo" imponeva di calcolare gli interessi sino all'effettivo pagamento del 4 novembre 2025, nonostante le interlocuzioni intervenute tra le parti. Ha riconosciuto inoltre euro 1.786,25, pari alla metà delle spese di ATP, ritenendo sufficiente la fattura recante la dicitura "pagato" quale prova dell'effettiva corresponsione, anche in ragione del lungo tempo trascorso. Ha riconosciuto infine euro 325,63 quale residuo della metà delle spese di CTU, poiché la ricorrente aveva comprovato il pagamento lordo complessivo di euro 4.091,41 e il Comune aveva corrisposto soltanto euro 1.720,10, anziché euro 2.045,72. Il Comune è stato quindi ordinato a pagare complessivamente euro 8.010,93 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o in un funzionario delegato, con ulteriore termine di sessanta giorni e compenso posto a carico del Comune, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. È stata respinta, allo stato, la richiesta di penalità di mora, poiché la nomina del commissario era stata ritenuta misura sufficiente, salva una nuova valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni ineseguite di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure previste.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Costituisce la base per la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di applicare una penalità di mora; nel caso concreto la richiesta è stata respinta allo stato, in ragione della contestuale nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano comprovati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo anche ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio applicabile.
  • Quando il titolo giudiziale condanna l'amministrazione al pagamento di interessi "dalla domanda al saldo", il termine finale del computo coincide con l'effettivo pagamento, non con la data di eventuali interlocuzioni o trattative tra le parti.
  • Ai fini dell'ottemperanza, la fattura recante la dicitura "pagato" può costituire prova sufficiente dell'effettivo esborso sostenuto dal creditore, soprattutto quando il pagamento risale a molti anni prima e il reperimento di ricevute bancarie risulta obiettivamente difficoltoso.
  • In presenza di un'inottemperanza solo parzialmente superata, il giudice può ordinare il pagamento del residuo entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può giustificare, allo stato, il rigetto della richiesta di penalità di mora quando il giudice ritenga tale misura sufficiente a fronteggiare l'eventuale ulteriore inadempimento, ferma la possibilità di una nuova valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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