Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2864/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo nell’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1678/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, dichiarato esecutivo e non impugnato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società assicurativa ha proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1678/2025, emesso il 23/26 maggio 2025 e notificato il 27 maggio 2025, dichiarato esecutivo il 23 settembre 2025 e notificato in forma esecutiva nella stessa data. Ha chiesto il pagamento di complessivi € 20.711,77, di cui € 9.694,93 per interessi legali maturati fino al 14 ottobre 2025, oltre alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo (€ 2.242,00 per onorari ed € 406,50 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA) e al rimborso dell’imposta di registro di € 7.339,00 anticipata dalla ricorrente. Ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, una penalità per l’ulteriore ritardo e la rifusione delle spese del giudizio. L’Azienda, regolarmente intimata, non si è costituita. Il Tribunale ha inoltre rilevato l’inammissibilità dell’istanza della ricorrente di passaggio in decisione senza discussione, perché non prevista da alcuna disposizione processuale vigente.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto: il Tribunale ha ordinato all’Azienda Sanitaria di dare piena ed effettiva esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato commissario ad acta, per l’eventuale inutile decorso del termine e su istanza di parte, il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, da esercitare entro gli ulteriori sessanta giorni. Ha disposto, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso commissariale sarà liquidato successivamente secondo il d.P.R. 115/2002 e gli atti dovranno essere depositati tramite PAT. L’istanza di passaggio in decisione senza discussione è stata dichiarata inammissibile, senza incidere sull’accoglimento della domanda principale. L’Azienda è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 857,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. la società ricorrente, agendo in forza del titolo specificato in epigrafe, ha domandato

    La tutela dell’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale e le misure necessarie a fronte dell’inerzia dell’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato inoltre che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione del decreto ingiuntivo, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;

    L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo, non impugnato e divenuto esecutivo, è rimasto ineseguito e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Considerato che sussistono i presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per disporre a titolo di penalità di mora il pagamento degli interessi legali sull’importo di quanto dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della presente decisione e fino all’insediamento del Commissario ad acta;

    In sede di ottemperanza il giudice può applicare una penalità di mora, qui determinata negli interessi legali sull’importo dovuto per il periodo compreso tra la notificazione o comunicazione della sentenza e l’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Rilevato inoltre che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione del decreto ingiuntivo, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio stabilito per l’esecuzione dei titoli di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • d.P.R. 115/2002

    il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

    Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza a un decreto ingiuntivo non impugnato e dichiarato esecutivo quando risulti decorso il termine previsto per l’adempimento e l’amministrazione sia rimasta inerte.
  • In caso di mancata esecuzione del titolo, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva dopo l’inutile decorso del termine.
  • In sede di ottemperanza può essere disposta, quale penalità di mora, la corresponsione degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale munus di ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.