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Sentenza

Sentenza n. 2306/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 1628/2023 depositata in data 25/05/2023 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro n. 1628/2023, limitatamente al pagamento degli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro n. 1628/2023, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 866,16 lordi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 del CCNL 2001. La ricorrente ha documentato la copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, rispettando il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva pagato la somma capitale, ma non gli interessi legali. Il Ministero, costituitosi con comparsa di mero stile, non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito residuo e non ha fornito chiarimenti sull'adempimento degli accessori dovuti. È stata inoltre chiesta la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di persistente inadempienza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto parzialmente. Ha verificato la regolarità formale dell'azione di ottemperanza, considerando provati il giudicato e la sua notificazione e rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni. Nel merito, ha accertato che il pagamento della sorte capitale non aveva esaurito l'obbligo conformativo derivante dalla sentenza civile, poiché restavano dovuti gli interessi legali espressamente riconosciuti dal titolo. In assenza di contestazioni sull'an e sul quantum del credito residuo, ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero limitatamente agli interessi e gli ha ordinato di pagarli entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Non ha nominato, allo stato, il commissario ad acta, ritenendo sufficiente il termine assegnato e considerando il pagamento già effettuato della sorte capitale. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    art. 112, comma 2, lett. c)

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e nel caso esaminato l'azione di ottemperanza, è stato ritenuto tempestivo dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 7 CCNL 2001

    retribuzione professionale docenti

    Costituisce il titolo contrattuale della voce retributiva riconosciuta dalla sentenza civile, comprensiva degli interessi legali dal dovuto al saldo.

Massime di principio

  • L'esecuzione soltanto parziale di una sentenza passata in giudicato non esclude l'inottemperanza: quando il titolo riconosce, oltre alla sorte capitale, anche interessi legali, il pagamento del capitale lascia ineseguito l'obbligo relativo agli accessori.
  • In sede di ottemperanza, quando il credito residuo derivante dal giudicato non è contestato né nell'an né nel quantum e l'amministrazione non dimostra l'avvenuto pagamento, il giudice può ordinare direttamente il pagamento della somma ancora dovuta entro un termine prestabilito.
  • La nomina del commissario ad acta non è automatica in presenza di un'inadempienza parziale: il giudice può soprassedere quando ritenga sufficiente assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, soprattutto se la sorte capitale è già stata corrisposta.
  • Ai fini della procedibilità dell'azione di ottemperanza, è necessario dimostrare il passaggio in giudicato del titolo e la sua notificazione; il ricorso deve inoltre rispettare il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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