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Sentenza

Sentenza n. 2162/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 529/2025, relativa all’assegnazione della Carta del docente e all’accredito di euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 529/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle medesime condizioni del personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, condannando il Ministero all’accredito complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione all’Amministrazione debitrice e l’inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo complessivo di euro 2.500,00, mediante buoni elettronici di spesa o strumento equipollente, per gli anni scolastici indicati nel giudicato, oltre interessi legali o rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme entro un ulteriore termine di sessanta giorni e di depositare una relazione sugli adempimenti compiuti. Le spese di lite, pari a euro 600,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato, assegnando all’amministrazione un termine e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sulle somme dovute in esecuzione del giudicato devono essere determinati secondo il criterio richiamato dalla sentenza del giudice dell’ottemperanza.

  • l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente in forza del giudicato da eseguire.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese di lite, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alle fasi di studio e istruttoria/trattazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, della sua regolare notificazione all’amministrazione obbligata e della mancata esecuzione dell’obbligo imposto è sufficiente a giustificare l’accoglimento della domanda esecutiva, salvo che l’amministrazione provi l’adempimento o deduca fatti modificativi o estintivi del credito.
  • Quando il giudicato impone un’obbligazione pecuniaria e l’amministrazione non dimostra di averla adempiuta, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato, comprensiva degli accessori maturati secondo i criteri stabiliti dal giudicato e dalla legge.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione entro un ulteriore termine.
  • Il commissario ad acta che sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa debitrice può essere incaricato senza riconoscimento di compenso, ferma la facoltà di delega e l’obbligo di riferire al giudice sugli adempimenti compiuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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