Cassazione Civile, Ordinanza n. 00139/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda trae origine dalla notifica, da parte dell’agente della riscossione, di una cartella di pagamento per IRPEF anno d’imposta 2001 nei confronti di una contribuente. La cartella si fondava su una precedente sentenza della commissione tributaria provinciale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originariamente proposto contro l’avviso di accertamento. La contribuente impugnava la cartella deducendo la prescrizione del credito e l’illegittimità delle somme richieste; i giudici di merito accoglievano la sua tesi ritenendo spirato il termine di prescrizione. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 1 l. n. 742/1969, dell’art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, nonché dell’art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 e dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159/2015. Sosteneva che la sentenza impugnata aveva erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione e aveva omesso di considerare la sospensione e proroga emergenziale dei termini di riscossione; in particolare, la pretesa non era prescritta perché il termine decennale decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza e, comunque, risultava prorogato dalla disciplina emergenziale, sicché la cartella notificata nel 2022 era tempestiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso. Ha affermato che il credito erariale, quando la pretesa di riscossione si fonda su una sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine ordinario decennale di cui all’art. 2953 c.c.; nel caso concreto, il giudicato si era formato il 9 marzo 2010, calcolando il termine lungo di impugnazione applicabile ratione temporis e aggiungendo la sospensione feriale. Da tale data decorreva il termine decennale, destinato a spirare il 9 marzo 2020. Poiché tale scadenza cadeva nel periodo di sospensione e proroga previsto dall’art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020, richiamante l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159/2015, il termine era stato prorogato sino al 31 dicembre 2022. Ne consegue che la cartella notificata il 6 ottobre 2022 era tempestiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sul regime dell’actio iudicati e sulla corretta decorrenza del termine di prescrizione dopo il giudicato
art. 2953 c.c.
il diritto alla riscossione del tributo, quando la pretesa è fondata su sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione
art. 1 l. n. 742/1969
la sospensione feriale va sommata al termine annuale per calcolare il passaggio in giudicato della sentenza nel regime ratione temporis applicabile
art. 327 c.p.c.
nella formulazione anteriore alla l. n. 69/2009, prevedeva il termine annuale per le impugnazioni da aggiungersi alla sospensione feriale
art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020
ha sospeso i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e rinvia all’art. 12 d.lgs. n. 159/2015
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 159/2015
i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli agenti della riscossione che scadono nel periodo di sospensione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
art. 2946 c.c.
richiamato per ribadire che il credito erariale, in assenza di diversa previsione, è soggetto al termine ordinario decennale
art. 2948, n. 4, c.c.
la prescrizione quinquennale si riferisce agli interessi, non al capitale del credito erariale
art. 20 d.lgs. n. 472/1997
richiamato per le sanzioni tributarie, soggette a disciplina prescrizionale quinquennale
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria è consolidata da una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione del credito da riscuotere non segue più quello del tributo originario, ma si converte nel termine ordinario decennale dell’actio iudicati.
- Per individuare il dies a quo della prescrizione dopo il giudicato occorre determinare correttamente la data di formazione del giudicato, applicando la disciplina processuale vigente ratione temporis sul termine lungo di impugnazione e sulla sospensione feriale.
- Le misure emergenziali che sospendono i termini di riscossione e richiamano la disciplina di proroga dei termini degli agenti della riscossione operano anche per i crediti fondati su sentenza, senza che rilevi la natura amministrativa o giudiziale del titolo sottostante, purché la scadenza cada nel periodo di sospensione.
- Non si può confondere la data di definitività del titolo con la data di scadenza della prescrizione: la prima segna l’inizio del decorso del termine, la seconda ne rappresenta l’esito finale, salvo sospensioni e proroghe di legge.
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