Cassazione Civile, Sentenza n. 6016/2020 del 04/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consolidante)
La controversia
La società, consolidante di un gruppo cui partecipavano due società consolidate, ha impugnato l’avviso bonario emesso dopo il controllo automatizzato del modello CNM 2007 e la successiva cartella di pagamento, contestando il recupero conseguente all’omessa compilazione di due righi del quadro CC relativi ai crediti trasferiti alla tassazione di gruppo. La contribuente sosteneva che i crediti erano esistenti e non contestati quanto alla loro spettanza, e che l’omissione dichiarativa non impediva il loro utilizzo in compensazione, potendo la dichiarazione fiscale essere emendata; aveva presentato una dichiarazione integrativa il 16 febbraio 2010, in concomitanza con l’avvio del contenzioso. La Commissione tributaria provinciale di Venezia aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’avviso bonario e rigettato quello contro la cartella; la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello, qualificando l’omissione come irregolarità sostanziale e negando efficacia retroattiva alla disciplina sopravvenuta del D.L. n. 16 del 2012. Con il primo motivo la società ha denunciato omessa motivazione su circostanze ritenute decisive: la mancata contestazione dell’esistenza del credito, l’emendabilità della dichiarazione e l’asserita insussistenza, nelle norme sul consolidato, di una decadenza dal diritto di compensare. Ha inoltre lamentato l’omessa considerazione della natura interpretativa e retroattiva della disciplina sopravvenuta. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 121 TUIR, dell’art. 7 del D.M. 9 giugno 2004, dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 16 del 2012 e dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che l’omessa compilazione era un errore formale emendabile e non poteva giustificare il recupero in assenza di contestazioni sull’effettiva esistenza del credito.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo, dichiarando assorbito il primo. Ha affermato che la dichiarazione della società consolidante conserva la natura di dichiarazione fiscale di scienza e che l’opzione per il consolidato non la trasforma in un atto negoziale né rende non emendabili gli errori meramente formali, inclusa l’omessa indicazione nel quadro CC dei dati relativi ai crediti trasferiti al gruppo. Poiché la dichiarazione era stata emendata, la CTR non poteva qualificare l’omissione come sostanziale e negare per tale ragione la rettifica. La questione della retroattività della disciplina sopravvenuta è stata ritenuta irrilevante. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 117 e 118 TUIR
la società controllante, la quale eserciti, congiuntamente alle società controllate, l’opzione per la dichiarazione e tassazione dei redditi del gruppo di imprese a termini degli artt. 117,118 TUIR e commetta, in sede di compilazione della dichiarazione quale consolidante, errori formali nella indicazione dei dati necessari alla determinazione dell’imposta, con particolare riguardo alla compilazione del quadro c.c. ai fini dell’utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo, può sempre emendare tale dichiarazione, costituendo la dichiarazione della consolidante dichiarazione di scienza
Nel regime di consolidato disciplinato dagli artt. 117 e 118 TUIR, l’opzione di gruppo non esclude la possibilità per la società consolidante di correggere errori formali nella dichiarazione, compresa l’omessa indicazione dei crediti trasferiti al consolidato.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Tali atti sono imposti autoritativamente al contribuente, benchè nell’ambito di un rapporto tra contribuente ed erario improntato ai principi di collaborazione e buona fede (arg. L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 10), in forza dei quali il contribuente porta a conoscenza dell’amministrazione finanziaria gli elementi essenziali che consentano a quest’ultima di procedere ai successivi controlli circa la sussistenza del presupposto impositivo e della corretta liquidazione dell’imposta.
Il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria è informato a collaborazione e buona fede; tale cornice è coerente con la possibilità di correggere dichiarazioni fiscali erronee.
art. 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
il contribuente, indipendentemente dalle rdalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria
Il contribuente può far valere in sede contenziosa errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, indipendentemente dalle modalità e dai termini previsti per la dichiarazione integrativa.
art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
il contribuente, indipendentemente dalle rdalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria
La facoltà di contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria facendo valere errori dichiarativi non è subordinata all’istanza di rimborso prevista dalla norma.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi della società consolidante è una dichiarazione di scienza, non un atto negoziale o dispositivo, e può essere emendata per correggere errori di fatto o di diritto che determinino un carico tributario maggiore di quello previsto dalla legge.
- L’opzione per il consolidato fiscale non muta la natura della dichiarazione della consolidante e non preclude la correzione di errori meramente formali nell’indicazione dei dati necessari alla determinazione dell’imposta, compresa l’omessa indicazione nel quadro relativo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo.
- Il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, indipendentemente dalle modalità e dai termini previsti per la dichiarazione integrativa e per l’istanza di rimborso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6089/2020 del 04/03/2020
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6079/2020 del 04/03/2020
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6091/2020 del 04/03/2020
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6078/2020 del 04/03/2020
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6080/2020 del 04/03/2020
- Sentenza civile · 4 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6084/2020 del 04/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →