Cassazione Civile, Ordinanza n. 10800/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società proprietaria di un immobile nei confronti della società conduttrice per il pagamento di canoni di locazione di un appartamento ad uso ufficio. L’opponente ha contestato il credito deducendo che il debito fosse già estinto tramite pagamenti effettuati da un terzo, socio della conduttrice, in esecuzione di un precedente preliminare di vendita dell’immobile poi venuto meno, con successiva asserita imputazione di quelle somme a canoni futuri. Ha inoltre eccepito prescrizione parziale e contestato l’entità del credito. Il Tribunale ha revocato il decreto ma ha comunque condannato la conduttrice al pagamento della somma residua ritenendo non provata l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti a terzi diversi dal legale rappresentante della locatrice. La Corte d’appello, invece, ha accolto l’appello della conduttrice e ha rigettato la domanda della locatrice, valorizzando prove testimoniali e presunzioni per ritenere provato che il terzo avesse versato oltre 50.000 euro alla società locatrice, tramite la moglie del legale rappresentante addetta alla contabilità, e che tali somme fossero state imputate ai canoni di locazione in base a un accordo sostanziale tra i soggetti interessati. In cassazione la locatrice ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2722, 2726 e 2729 c.c., sostenendo che l’accordo di imputazione dei versamenti ai canoni costituirebbe un patto aggiunto o contrario al contratto di locazione, da provare per iscritto, e che comunque le presunzioni non potrebbero supplire al divieto probatorio; 2) violazione degli artt. 1351, 1372, 2725, comma 2, e 2729, comma 2, c.c., assumendo che la decisione d’appello si fonderebbe sullo scioglimento per mutuo consenso del preliminare di vendita, fatto non dimostrabile per presunzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità, poiché non colpivano integralmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, in particolare la parte in cui la Corte territoriale aveva qualificato i fatti provati non come patto aggiunto, ma come pagamento a soggetto apparentemente legittimato a riceverlo e come ricostruzione di un dato storico pacifico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha confermato la soccombenza della ricorrente e l’ha condannata alle spese del giudizio di legittimità; ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La decisione di merito d’appello è quindi rimasta ferma: la domanda monitoria della locatrice è stata rigettata e non è stato riconosciuto il credito per i canoni richiesti. La Cassazione ha ritenuto che le censure non fossero pertinenti alla reale motivazione della sentenza impugnata, perché non contestavano specificamente l’accertamento del pagamento effettuato al soggetto apparente legittimato a ricevere le somme e la qualificazione dei fatti come dato storico, non come patto aggiunto al contratto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza per violazione di legge deve essere costruita in modo specificamente pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano compiutamente con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
art. 2722 c.c.
Il divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari a un documento rileva solo se il fatto dedotto integra davvero un patto aggiunto o contrario al contratto e non un mero dato storico.
art. 2725, comma 2, c.c.
Il divieto di prova testimoniale per i contratti per i quali è richiesta la forma scritta non opera quando il fatto richiamato non è invocato come negozio fonte di diritti, ma come antecedente storico.
art. 2726 c.c.
La prova del pagamento è soggetta ai limiti probatori previsti dalla disciplina generale, ma la censura deve misurarsi con l’effettiva qualificazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 2729, comma 2, c.c.
Il divieto di presunzioni nei casi in cui è esclusa la prova testimoniale opera solo entro i limiti del fatto che si intende provare; non basta invocarlo in astratto se la sentenza ha valorizzato un diverso presupposto fattuale.
art. 1351 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esigenza della forma scritta del preliminare, ma ritenuto non decisivo perché il preliminare era menzionato come dato storico, non come fonte del diritto controverso.
art. 1372 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione allo scioglimento del preliminare, ma la Corte ha escluso che la sentenza d’appello avesse fondato la decisione sulla prova del mutuo consenso come negozio da dimostrare per presunzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione, la censura è inammissibile quando non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, perché equivale a una mancata enunciazione specifica dei motivi rilevante ai sensi dell’art. 366 c.p.c.
- Le limitazioni legali alla prova testimoniale e alle presunzioni semplici operano in relazione al fatto che si intende provare: se il giudice di merito qualifica la circostanza come mero antecedente storico o come pagamento eseguito a soggetto apparentemente legittimato, non è sufficiente invocare in astratto il divieto di prova di patti aggiunti o di contratti soggetti a forma scritta.
- Quando il giudice di merito fonda l’accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti e su una qualificazione del fatto non coincidente con quella prospettata dal ricorrente, il motivo di ricorso deve contestare specificamente quella qualificazione e non solo riproporre la diversa tesi difensiva.
- Il richiamo a un precedente negozio formale è consentito, ai fini della ricostruzione dei fatti, come dato storico pacifico o comunque non controverso, senza che ciò implichi la necessità di dimostrarne in cassazione la validità o l’efficacia come fonte diretta del rapporto dedotto in giudizio.
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