Sentenza n. 86/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Pizzo del 18 novembre 2025, n. 408, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Ecology S.r.l. della procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani”; e della comunicazione, ove esistente, dell’aggiudicazione definitiva della gara anzidetta; - di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara per quanto di interesse, ivi inclusi: il verbale del seggio di gara del 5 agosto 2025; il verbale del seggio di gara del 3 settembre 2025; il verbale della Commissione di gara del 3 settembre 2025; il verbale della Commissione di gara del 5 settembre 2025; il successivo verbale di gara n. 3 del 15 settembre 2025; il verbale della Commissione di gara del 24 settembre 2025; - della graduatoria definitiva/finale di gara della medesima procedura e della proposta di aggiudicazione formulata in favore della società Ecology S.r.l.; - dell’eventuale nota, non conosciuta, con cui il RUP avrebbe illegittimamente dato atto dell’esito favorevole del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di Ecology S.r.l. e proposto l’efficacia dell’aggiudicazione; - della nota, non conosciuta, con cui è stata confermata la graduatoria definitiva e proposta l’aggiudicazione in favore di Ecology S.r.l.; - di tutti gli ulteriori atti, laddove non è stata disposta l’esclusione dalla gara di Ecology S.r.l. e tale gara non è stata aggiudicata alla odierna ricorrente; - di ogni atto adottato dal Comune di Pizzo in recepimento dei provvedimenti anzidetti e di conferma della determina di aggiudicazione; - del silenzio serbato dal Comune di Pizzo sulle richieste e istanze trasmesse da parte di Calabra Maceri e Servizi S.p.a., qualora inteso come diniego implicito; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, in parte qua e nei limiti dell’interesse, l’art. 18.1 del Disciplinare di gara, laddove interpretato nel senso di escludere mezzi di prova equivalenti alle carte di circolazione per i veicoli offerti; - di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, conseguente, o comunque connesso, anche di estremi e contenuti non conosciuti; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente, previa esclusione di Ecology S.r.l., ad essere collocata quale prima graduata; ed in subordine, del diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio premiale massimo (10 punti) previsto per il criterio di valutazione n. 1, e, per l’effetto, del suo diritto a essere dichiarata aggiudicataria dell’appalto; e per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto e conseguente stipula del contratto e, ove il contratto sia stato nelle more stipulato, per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato tra il Comune di Pizzo e la società Ecology S.r.l., ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., e per la condanna dell’amministrazione a consentire il subentro della ricorrente nel medesimo contratto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a Ecology S.r.l. della procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani, con i relativi verbali, graduatoria e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa seconda classificata ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità del soccorso istruttorio attivato in favore dell'aggiudicataria per consentire la produzione del progetto di assorbimento del personale, documento previsto dalla lex specialis quale allegato e componente dell'offerta tecnica. Secondo la ricorrente, tale integrazione avrebbe violato gli artt. 101, 57 e 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023 e il disciplinare di gara, trattandosi di una carenza sostanziale dell'offerta non sanabile dopo la scadenza del termine di presentazione. Sono stati inoltre dedotti: la non conformità dell'offerta dell'aggiudicataria ai criteri ambientali minimi e alle specifiche tecniche della gara, per la produzione di un numero insufficiente di carte di circolazione e per l'indicazione di mezzi non conformi o vetusti; la carenza del requisito tecnico relativo all'esperienza pregressa con buon esito e delle dotazioni minime obbligatorie; l'illegittima attribuzione all'aggiudicataria del punteggio massimo per l'impiego di veicoli a basso impatto ambientale; nonché l'illegittima attribuzione alla ricorrente di zero punti per il medesimo criterio, nonostante l'offerta di veicoli nuovi, l'impegno all'acquisto e la produzione delle relative schede tecniche, ritenuti mezzi di prova equivalenti alle carte di circolazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: il progetto di assorbimento, previsto dal disciplinare come allegato dell'offerta tecnica, costituisce un elemento necessario e intrinseco dell'offerta, poiché deve specificare le misure attuative della clausola sociale, i relativi costi, i profili dei dipendenti, il contratto applicato e le ore di lavoro garantite. La sua omissione integra una carenza sostanziale e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, in quanto l'art. 101, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 esclude dalla sanatoria la documentazione componente l'offerta tecnica e quella economica. L'integrazione successiva avrebbe inoltre consentito all'operatore di rimodulare l'offerta dopo aver conosciuto l'esito della gara, in violazione della par condicio. È stato ritenuto fondato anche il motivo relativo all'attribuzione di zero punti alla ricorrente per il criterio dei veicoli a basso impatto ambientale. Sebbene il disciplinare richiedesse la produzione delle carte di circolazione, non è stato ritenuto ragionevole pretendere l'acquisto dei mezzi prima dell'esito della gara al solo fine di documentarne l'immatricolazione. L'impegno all'acquisto dei veicoli, accompagnato dalle relative specifiche tecniche, avrebbe dovuto essere considerato prova equivalente idonea a dimostrare il possesso delle caratteristiche offerte. L'accoglimento di tali due motivi ha soddisfatto integralmente l'interesse della ricorrente; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti per economia processuale. Non risultando stipulato il contratto, il giudice non ha pronunciato sulla sua inefficacia o sul subentro. L'amministrazione dovrà conformarsi alla sentenza e verificare il possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti necessari per l'eventuale aggiudicazione e affidamento del servizio. Il Comune e l'aggiudicataria sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 9.000, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 36/2023
consente di integrare ex post la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte ... con esclusione espressa della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica
Il soccorso istruttorio può sanare omissioni o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e degli altri documenti richiesti per la partecipazione, ma non può integrare la documentazione che compone l'offerta tecnica o economica. Il progetto di assorbimento, quando previsto dalla lex specialis come componente dell'offerta tecnica, è quindi insuscettibile di integrazione postuma.
art. 57 d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla clausola sociale e agli obblighi di tutela del personale nell'affidamento dei contratti pubblici; la decisione valorizza la necessità che le relative modalità attuative siano specificate nell'offerta.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi concernenti il personale e i costi della manodopera; la sentenza considera necessario che il progetto di assorbimento espliciti le modalità di attuazione della clausola sociale e i relativi costi.
art. 79 d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla possibilità di dimostrare il possesso delle caratteristiche tecniche mediante mezzi di prova equivalenti; l'impegno all'acquisto dei veicoli, accompagnato dalle schede tecniche, deve essere valutato come prova equivalente alle carte di circolazione quando l'acquisto preventivo sarebbe irragionevole.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e trattazione nel merito in camera di consiglio.
art. 74 c.p.a.
È richiamato, unitamente all'art. 60 c.p.a., per giustificare l'omesso esame dei motivi residui dopo l'accoglimento delle censure idonee a soddisfare integralmente l'interesse della ricorrente.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prevede il progetto di assorbimento del personale come allegato e componente dell'offerta tecnica, la sua omessa presentazione costituisce carenza sostanziale dell'offerta e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio.
- Il progetto di assorbimento deve indicare in modo specifico le misure attuative della clausola sociale, considerando i profili dei dipendenti, i contratti collettivi applicati, le ore di lavoro garantite e i relativi costi; la sua necessità sussiste indipendentemente dal numero dei lavoratori da assorbire.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare successivamente documenti che compongono l'offerta tecnica o economica, poiché ciò consentirebbe all'operatore di rimodulare l'offerta dopo la conoscenza dell'esito della gara e violerebbe la par condicio.
- Quando una gara attribuisce un punteggio per caratteristiche tecniche di veicoli nuovi e richiede le carte di circolazione come prova, è irragionevole imporre l'acquisto e l'immatricolazione dei mezzi prima dell'esito della procedura; l'impegno all'acquisto accompagnato dalle specifiche tecniche può costituire mezzo di prova equivalente.
- L'accoglimento di motivi idonei a soddisfare integralmente l'interesse del ricorrente consente al giudice, per economia processuale, di omettere l'esame degli ulteriori motivi.
- L'annullamento dell'aggiudicazione, in assenza di stipulazione del contratto, non comporta pronunce sull'inefficacia o sul subentro; spetta all'amministrazione, in sede di riedizione dell'attività, verificare il possesso dei requisiti necessari da parte del concorrente eventualmente primo graduato.
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