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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21105/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ablatorio su terreni di proprietà di privati, nel quale la Corte d'appello aveva determinato l'indennità di espropriazione. Su tale sentenza era stata applicata l'imposta di registro proporzionale del 3% da parte del Comune. Successivamente, con ordinanza resa dal Tribunale ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., veniva disposto lo svincolo, a favore dei proprietari, delle somme già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti e già quantificate con la precedente sentenza. L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione assoggettando anche questa ordinanza all'imposta proporzionale del 3%, ritenendola una condanna al pagamento di somme di denaro. I contribuenti e il Comune impugnavano l'atto, deducendo che si trattava di un mero ordine di svincolo di somme già tassate e quindi di una duplicazione d'imposta. La CTR confermava l'annullamento dell'avviso. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 20 e 37 del d.P.R. 131/1986 e dell'art. 8, comma 7, lett. b), della tariffa, sostenendo che la natura e gli effetti dell'ordinanza imponevano la tassazione proporzionale come provvedimento di condanna al pagamento di somme.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha però anche osservato che, nel merito, l'ordinanza non integrava un autonomo atto di condanna al pagamento di somme, ma un mero atto di svincolo di somme già depositate e già assoggettate a tassazione in relazione alla precedente decisione che aveva determinato l'indennità. Di conseguenza non ricorreva il presupposto impositivo invocato dall'Ufficio. Il ricorso è stato inoltre ritenuto inammissibile perché la censura muoveva da una ricostruzione del contenuto del provvedimento giudiziario difforme dall'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, senza specificamente attaccarne i criteri interpretativi. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia, mentre non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per l'esonero delle Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    La tassazione va commisurata alla natura e agli effetti giuridici dell'atto, ma nel caso concreto l'ordinanza di svincolo non costituiva un nuovo atto imponibile autonomamente tassabile come condanna al pagamento.

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    Richiamato come base della pretesa impositiva; la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti perché non vi era un autonomo provvedimento di pagamento.

  • art. 8, comma 7, lett. b), tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986

    La disposizione sulla tassazione proporzionale dei provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme non era applicabile a un mero ordine di svincolo di fondi già depositati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Il provvedimento impugnato era un'ordinanza resa in tale forma semplificata; la sua qualificazione concreta è stata decisiva ai fini fiscali.

  • art. 12 preleggi

    Per l'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali occorre applicare, in via analogica, i canoni ermeneutici delle disposizioni normative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, un provvedimento giudiziario va qualificato in base alla sua sostanza e ai suoi effetti giuridici, ma solo se dal contenuto effettivo emerga un autonomo presupposto impositivo; il mero svincolo di somme già depositate e già tassate non equivale a una condanna al pagamento.
  • Quando si censura in cassazione l'interpretazione di un provvedimento giurisdizionale, non basta prospettare una diversa lettura del suo contenuto: occorre attaccare specificamente i criteri ermeneutici adottati dai giudici di merito, i quali vanno interpretati, in via analogica, secondo i canoni delle preleggi.
  • Non è applicabile l'imposta proporzionale prevista per le condanne al pagamento di somme se l'atto giudiziario non crea una nuova obbligazione patrimoniale, ma si limita a rendere eseguibile un importo già determinato e già assoggettato a imposizione in un precedente titolo.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, perché queste sono istituzionalmente esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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