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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34176/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per i reati di devastazione e saccheggio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi clandestine, ricettazione, tutti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente contestava la gravità indiziaria (sostenendo incongruenze tra le immagini video e la ricostruzione accusatoria, nonché divergenze nelle dichiarazioni delle vittime), la qualificazione del fatto come devastazione ai sensi dell'art. 419 c.p., e l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso/condotte connotate da tipicità mafiosa, nonché la necessità della misura custodiale alla luce della sussistenza di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria fondata sulle dichiarazioni concordi delle persone offese, sulle risultanze investigative e sugli accertamenti di polizia (compresa la presenza dell'indagato nei filmati). Ha confermato la ricostruzione della devastazione ex art. 419 c.p. in quanto i danneggiamenti erano ampi, diversificati e idonei a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza collettiva. Ha altresì ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1 c.p.) in ragione delle modalità intimidatorie, e ha mantenuto la misura cautelare in carcere alla luce della presunzione di necessità prevista dall'art. 275, co. 3 c.p.p.; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (rigetto del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte ha ammesso l'aggravante del metodo mafioso non richiedendo l'appartenenza effettiva a un'associazione mafiosa, ma la sussistenza di modalità intimidatorie tipiche dell'agire mafioso (uso pubblico e spregiudicato della violenza per affermare supremazia e intimidire la collettività).

  • art. 419 cod. pen.

    La fattispecie di devastazione è stata ritenuta integrata non tanto per la gravità materiale del danno, quanto per l'offesa all'ordine pubblico: il danno complessivo e le modalità (scorreria con armi in zona abitata, esplosione di colpi udibili dalla collettività) hanno compromesso la tranquillità e la sicurezza pubblica.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Il giudizio di gravità indiziaria deve essere valutato secondo i margini del giudizio cautelare; la Cassazione controlla che il giudice di merito abbia argomentato in modo non manifestamente illogico circa gli elementi indizianti, senza riformare complessivamente la ricostruzione dei fatti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato l'esistenza di esigenze di speciale prevenzione e di pericolo di reiterazione, giustificando la custodia in carcere.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    L'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 ha fatto scattare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, presunzione che il ricorrente non ha proposto di superare con elementi concreti idonei a dimostrare l'assenza di tali esigenze o l'adeguatezza di misure meno afflittive.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del ricorso; la Corte ha proceduto sulla base degli atti scritti come previsto.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (richiamato giurisprudenzialmente)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte indica che l'aggravante del metodo mafioso può configurarsi anche senza comprovata appartenenza associativa, ove le modalità dell'azione evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può censurare solo violazioni di legge o mancanza/manifesta illogicità della motivazione, non riformare la ricostruzione probatoria del giudice di merito.
  • La gravità indiziaria ai fini cautelari si valuta complessivamente: dichiarazioni concordi delle vittime, riscontri di polizia e filmati formano un quadro valutabile dal giudice di merito; divergences testimoniali non sono di per sé risolutive se adeguatamente giustificate.
  • Per qualificare il reato come devastazione (art. 419 c.p.) il criterio decisivo è l'offesa all'ordine pubblico: la vastità, la pubblicità e l'effetto intimidatorio delle condotte sono più rilevanti della sola entità materiale del danno.
  • L'aggravante per "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche in assenza di prova di appartenenza a Cosa Nostra/'ndrangheta: è sufficiente che le modalità dell'azione evochino la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose.
  • L'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 attiva la presunzione di necessità della custodia in carcere (art. 275, co. 3 c.p.p.); per superarla il difensore deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la concreta adeguatezza di misure meno afflittive.
  • Le immagini video possono non essere decisive per escludere la responsabilità se il giudice di merito fornisce una ricostruzione coerente che spiega eventuali apparenti incongruenze; il ricorrente deve dimostrare la manifesta illogicità della valutazione delle immagini.
  • Il fatto che la parte offesa abbia reagito non esclude automaticamente il carattere intimidatorio dell'azione persecutoria successiva: i precedenti contrasti possono anzi spiegare la motivazione del raid punitivo, non la sua giustificazione.

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