Cassazione Penale, Sentenza n. 39732/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Perugia del 06/07/2021, sostenendo che la condotta degli imputati integra il reato di truffa (art. 640 c.p.) in relazione al capo E) dell'imputazione e lamentando travisamento della prova, carenze motivazionali (compresa la mancata applicazione del principio della motivazione rafforzata) e la violazione dell'art. 537 c.p.p. per non aver accertato la falsità di documenti rilevanti ai capi B) e C). Chiede quindi la cassazione della sentenza di assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e costituiti da mera rielaborazione di fatti, non sindacabili in sede di legittimità; ha ritenuto infondato il terzo motivo avendo la Corte d'Appello fornito motivazione adeguata e, nei casi di riforma totale, il necessario percorso argomentativo; ha ritenuto tardivo il quarto motivo relativo all'art. 537 c.p.p. perché sollevato per la prima volta in cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a titolo di ammenda alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La presunta sussistenza del reato di truffa era il motivo centrale del ricorso; la Corte ha però confermato che la valutazione circa gli elementi costitutivi del reato è questione di merito riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e congrua.
art. 537 cod. proc. pen.
La doglianza sulla mancata declaratoria di falsità dei documenti è stata ritenuta tardiva in Cassazione perché non proposta in sede di appello; la dichiarazione di falsità omessa in sentenza irrevocabile può essere esperita in incidente di esecuzione se la falsità risulta dal testo della sentenza.
art. 160 legge fallimentare
Richiamata in primo grado dalla parte civile per sostenere che i ritardi avrebbero impedito l'ammissione del credito nella procedura di concordato; la Corte di Cassazione non ha riformato la valutazione di merito su tale elemento, insistendo sul carattere civilistico della controversia.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per la comminazione della sanzione pecuniaria (ammenda) alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti quando i giudici di merito hanno fornito una motivazione logica, congrua e priva di contraddizioni; i motivi che consistono in mera rielaborazione dei fatti sono generici e inammissibili.
- Quando la Corte d'appello riforma integralmente una sentenza di primo grado ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata che indichi i punti decisivi del diverso convincimento e confuti le argomentazioni rilevanti della prima sentenza; se tale onere è assolto, la cassazione non può substituirsi al giudice di merito.
- Le doglianze sollevate per la prima volta in Cassazione e non dedotte nei precedenti gradi (es. mancata declaratoria di falsità) sono generalmente inammissibili per giudicato parziale interno, salvo che siano proponibili con strumenti processuali adeguati come l'incidente di esecuzione quando la falsità risulti dal testo della sentenza.
- In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie; ciò scoraggia impugnazioni fondate su riesame dei fatti piuttosto che su profili di diritto.
- Nelle controversie che nascono come questioni civilistiche (contestazione di credito, concordato, decreto ingiuntivo) il ricorso alla fattispecie penale per truffa richiede elementi chiari e univoci di artifizio e dolo; la semplice strategia processuale o divergenza interpretativa dei fatti difficilmente integra il reato penale se il materiale probatorio consente una lettura alternativa plausibile.
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