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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13869/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello; sostiene che non può desumersi la certezza dell'avvenuta notificazione dal solo documento scaricato dal sito delle Poste Italiane (servizio "cerca spedizioni") in mancanza della ricevuta di ritorno (cartolina) e che tale carenza integrerebbe una nullità assoluta e insanabile. Inoltre deduce la mancata motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. rispetto alla richiesta di riqualificazione del fatto in "incauto acquisto" (art. 712 c.p.), lamentando che la Corte territoriale non si è confrontata con la tesi difensiva basata sull'interpretazione di intercettazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato. Dagli atti è emerso che il decreto di citazione è stato notificato a mezzo del servizio postale e materialmente consegnato a "persona convivente", con successivo invio di raccomandata, in adempimento dell'art. 7 della legge n. 890/1982. È stata ritenuta fornita anche la prova della spedizione e della consegna mediante la stampa del documento scaricato dalla Cancelleria sul sito delle Poste (servizio "cerca spedizioni"). La Corte ha inoltre osservato che tanto la difesa quanto la Corte di appello si sono concentrate sull'assenza della cartolina di ritorno omettendo il necessario esame del testo normativo (artt. 7 e 8 l. 890/1982). In sostanza la notificazione è stata considerata regolare e la censura di nullità è stata respinta. Sul punto relativo alla motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione (art. 712 c.p.) il ricorso ha eccepito carenza di confronto, ma nel brano fornito la decisione di Cassazione si limita ad affermare l'infondatezza del primo motivo e ad analizzare le notificazioni; non è riportato l'esito specifico definitivo sull'eccezione di mancata motivazione nel testo fornito.

Norme richiamate

  • legge 20 novembre 1982, n. 890 (art. 7)

    Regola la consegna tramite servizio postale quando non è possibile la consegna personale: il piego può essere consegnato a persona di famiglia convivente e, se non consegnato al destinatario, l'operatore postale dà notizia al destinatario mediante lettera raccomandata; nel caso esaminato si è ritenuto che la procedura prevista sia stata rispettata e che la prova della spedizione/consegna tramite documento scaricato dal sito delle Poste sia idonea a dimostrarne l'esecuzione

  • legge 20 novembre 1982, n. 890 (art. 8)

    Disciplina il caso diverso in cui il piego non può essere consegnato perché le persone abilitate rifiutano o per temporanea assenza; prevede il deposito presso punto di deposito e l'indicazione del tentativo di notifica, distinguendosi così dall'ipotesi di consegna a convivente regolata dall'art. 7

  • codice di procedura penale (art. 299, comma 4-bis)

    art. 299, comma 4-bis c.p.p.

    Norma citata in giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello in un precedente (Sez. 5, n. 4485/2020) in tema di notifica di avviso alla persona offesa; la Corte di legittimità ha ritenuto in quel caso sufficiente la stampa dal sito delle Poste per dimostrare la ritualità della notifica, principio richiamato nel caso esaminato

  • codice di procedura penale (art. 234)

    Richiama il principio generale di libertà della prova nel processo penale; la Corte ha fatto leva su tale principio (anche tramite giurisprudenza) per ritenere ammissibile la prova fornita dalla stampa del documento del servizio postale

  • codice di procedura penale (art. 157, comma 3)

    Richiamato nel contesto dell'art. 8 l. 890/1982 per definire i soggetti abilitati a ricevere le notifiche in luogo del destinatario; utile per distinguere le diverse modalità di notifica a mezzo posta

  • codice penale (art. 712)

    art. 712 c.p. (incauto acquisto)

    Norma sostanziale evocata dalla difesa come possibile riqualificazione del fatto; la difesa ha lamentato mancato esame in sede di appello della tesi difensiva fondata su tale reato

  • codice di procedura penale (art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Censura di cassazione relativa alla mancata o insufficiente motivazione della sentenza impugnata su punto decisivo (qui la mancata trattazione della richiesta di riqualificazione in incauto acquisto)

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 4485/2020)

    Sez. 5, n. 4485 del 08/01/2020, Rv. 278141

    Pronuncia richiamata che ha ritenuto sufficiente, per dimostrare la ritualità della notifica in un contesto specifico, la stampa del documento scaricato dal sito delle Poste attestante l'esito della notificazione; utilizzata come precedente per giustificare l'ammissione di tale prova anche nel caso di specie

Massime di principio

  • La stampa del documento dal servizio "cerca spedizioni" delle Poste può costituire prova della spedizione e della consegna della raccomandata e, in combinato con la relata di notifica, può essere ritenuta sufficiente ai fini del perfezionamento della notificazione quando la legge postale (art. 7 l. 890/1982) preveda la consegna a persona convivente seguita da comunicazione a mezzo raccomandata al destinatario
  • Occorre distinguere le diverse ipotesi previste dalla l. 890/1982: l'art. 7 (consegna a convivente e successiva comunicazione) è diversa dall'art. 8 (deposito dopo tentativo di notifica); la documentazione richiesta e il valore probatorio possono variare in funzione della fattispecie applicabile
  • Il documento scaricabile dalle Poste attesta generalmente l'avvenuta consegna e la data, ma non sempre l'identità della persona che ha materialmente ricevuto il piego; se la legge o la situazione richiedono prova formale della persona che ha ricevuto l'atto (es. quando rileva la consegna personale al destinatario), tale documentazione potrebbe non essere sufficiente
  • Il principio di libertà della prova in materia processuale penale consente l'ammissione di mezzi di prova non tradizionali (come la stampa del tracking postale), ma l'ammissibilità non equivale automaticamente a sufficienza: il giudice deve valutare caso per caso se la prova raggiunge la pregnanza richiesta
  • Se si contesta la validità della notificazione per mancanza di atti essenziali (es. ricevuta di ritorno), è necessario verificare se la normativa applicabile prevede espressamente tale documentazione come requisito essenziale o se la prova alternativa è idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario
  • Quanto alla censura di mancata motivazione su richiesta di riqualificazione (art. 712 c.p.), il giudice d'appello è tenuto a confrontarsi espressamente con le argomentazioni difensive: la carenza di tale confronto può integrare motivo di cassazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
  • In situazioni analoghe, per difendere efficacemente la nullità della notificazione conviene: 1) indicare esattamente quale disposizione della l. 890/1982 si ritiene violata (art. 7 vs art. 8); 2) produrre ogni elemento documentale possibile (relata, cartolina AR se esistente, stampa dal sito Poste, dichiarazioni testimoniali); 3) se si ritiene insussistente la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, dimostrare l'assenza di effettiva ricezione o l'irregolarità formale rilevante

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