Sentenza n. 400/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento dello Sportello Unico per l'Edilizia — Sezione Controlli Edilizi (SUCTR 9/2019) del Comune di Riccione del 9.12.2019, recante irrogazione di sanzione amministrativa (art. 31, comma 4 bis, D.P.R. 380/2001 ed art. 13, comma 4 bis, legge reg. Emilia-Romagna n. 23/2004) nella misura massima di 20.000,00 per inottemperanza ad ordinanza di demolizione opere abusive su spazio di arenile in concessione demaniale marittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione amministrativa di 20.000 euro per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su spazio di arenile in concessione demaniale marittima
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Riccione che le aveva irrogato, nella misura massima, una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e dell'art. 13, comma 4-bis, legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004, per la mancata ottemperanza a un'ordinanza di demolizione relativa a opere abusive su area demaniale marittima in concessione. Sono stati dedotti articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ma il testo non ne specifica il contenuto. Nel corso del giudizio la ricorrente ha integralmente pagato la sanzione e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in subordine, di sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese. Il Comune non si è opposto alla definizione per sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo tuttavia la condanna della ricorrente alle spese, in ragione del pagamento effettuato nel 2021 e della prosecuzione dell'attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che l'integrale pagamento della sanzione avesse fatto venir meno l'interesse attuale della ricorrente alla decisione sull'impugnazione. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione dell'esito della controversia e della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Norma richiamata quale base legislativa della sanzione amministrativa impugnata per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
art. 13, comma 4-bis, legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004
Norma regionale richiamata quale ulteriore base legislativa della sanzione amministrativa impugnata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nel contesto della definizione del giudizio, senza ulteriore specificazione nel testo.
Massime di principio
- Il pagamento integrale della sanzione amministrativa oggetto di impugnazione può determinare il venir meno dell'interesse attuale alla decisione e comportare la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non equivale alla cessazione della materia del contendere: il giudice deve individuare la specifica ragione processuale che impedisce la decisione sulla domanda.
- In presenza di sopravvenuto difetto di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando l'esito della controversia e la particolarità della fattispecie lo giustifichino.
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