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Sentenza

Sentenza n. 5414/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento “- del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza proposta dalla società ricorrente con atto di diffida inviata a mezzo pec in data 10/08/2023, volta a sollecitare l'attivazione delle procedure di verifica della legittimità/illegittimità dell'impianto di distribuzione ENI della Piccolo Group s.r.l., sito in Via Pomigliano.”

Giustizia amministrativa202304223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Istanza di chiarimenti e di individuazione dei poteri del Commissario ad acta per la corretta esecuzione della sentenza n. 6922/2023 e dei successivi atti commissariali, diretta a ottenere, tra l’altro, la chiusura dell’impianto e il ripristino delle opere

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore dell’impianto)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo avere contestato, con il ricorso originario, il silenzio-inadempimento del Comune di Somma Vesuviana sull’istanza del 10 agosto 2023 volta a sollecitare la verifica della legittimità dell’impianto di distribuzione ENI in via Pomigliano, la società ricorrente ha presentato il 6 febbraio 2026 un’istanza ai sensi degli artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a. Ha dedotto che la società controinteressata non avrebbe spontaneamente eseguito l’ordinanza commissariale n. 105/2024 e le prescrizioni contenute nella relazione commissariale del 10 febbraio 2025, e che il Comune sarebbe rimasto inerte. Ha quindi chiesto di attribuire al Commissario ad acta il potere di ordinare la chiusura dell’impianto e l’interruzione dell’erogazione di carburante sino al ripristino, coordinarsi con gli enti competenti e far eseguire urgentemente le opere necessarie a spese degli obbligati. Piccolo Group ha eccepito l’improcedibilità o inammissibilità dell’istanza per sopravvenienze: l’adozione dell’ordinanza comunale di demolizione n. 23 del 6 marzo 2026, autonomamente impugnata con altro ricorso; la presentazione, il 18 maggio 2026, di una domanda di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001; e il rilascio di un’autorizzazione temporanea all’esercizio il 27 maggio 2026. Ha inoltre sostenuto che l’istanza mirasse a estendere l’incarico commissariale e la sentenza oltre il loro oggetto. Alla camera di consiglio del 22 luglio 2026 la ricorrente ha dichiarato che, per effetto delle sopravvenienze, era venuto meno il proprio interesse a ottenere ulteriori atti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’istanza del 6 febbraio 2026. Ha ritenuto che l’adozione dell’ordinanza comunale di demolizione n. 23 del 6 marzo 2026 avesse spostato il centro della controversia sull’esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia, oggetto di autonomo ricorso, e non sull’interruzione dell’attività dell’impianto. La conclusione è stata ulteriormente confermata dalla dichiarazione resa dalla ricorrente in udienza circa il venir meno dell’interesse all’emanazione di atti successivi, dichiarazione di cui la controinteressata ha preso atto. Non è stata quindi decisa nel merito la richiesta di estendere o precisare i poteri del Commissario ad acta. Spese integralmente compensate; contributo unificato definitivamente a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a.

    CONSIDERATO che deve ritenersi fondata l’eccezione di improcedibilità dell’istanza presentata dalla Oasi Vesuvio s.r.l. in data 6 febbraio 2026, ex artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a., sollevata dalla Piccolo Group s.r.l., a seguito delle sopravvenienze, espressamente richiamate nella sopra richiamata memoria depositata in giudizio da quest’ultima, ed in particolare alla luce dell’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 23 del 6 marzo 2026, oggetto di impugnazione con il ricorso assunto al numero di registro generale 2421/2026, dovendo ritenersi che il centro di interesse si sia spostato su tale ordinanza, con la precisazione che si verte in tema di esercizio di poteri repressivi in materia edilizia, e non sull’esercizio dell’attività, tenuto conto della circostanza che parte ricorrente con la citata istanza ha chiesto anche che fosse disposta l’interruzione dell'erogazione dei carburanti e quindi che fosse interrotta l’attività;

    Nel caso concreto, l’istanza proposta in sede di ottemperanza/chiarimenti è divenuta improcedibile quando le sopravvenienze hanno spostato il centro d’interesse su una distinta ordinanza repressiva edilizia, e la parte istante ha dichiarato di non avere più interesse a ottenere ulteriori atti.

Massime di principio

  • Un’istanza diretta a precisare o individuare i poteri del Commissario ad acta ai fini dell’esecuzione del giudicato diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, per effetto di successivi provvedimenti amministrativi, il centro della controversia si sposta su un diverso atto autonomamente impugnato e l’istante dichiara che non intende più ottenere ulteriori atti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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