Sentenza n. 3386/2026 - Milano, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza n. 74/2024 del Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.546,55, oltre interessi legali e rivalutazione, per retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 74/2024 del Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 10 maggio 2024 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, in relazione a ripetuti contratti di insegnamento a tempo determinato. È stato dedotto l’inadempimento del Ministero, che si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né dimostrato l’avvenuto pagamento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha ritenuto provata la spettanza delle somme riconosciute dal giudicato e accertato che il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ordinandogli di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari all’esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza al giudicato e impartire le misure necessarie per l’esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l’esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’amministrazione, a fronte di una pretesa fondata su un giudicato e supportata da idonea documentazione, integra inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Quando l’incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica, l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali e non dà luogo al riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
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