Cassazione Civile, Ordinanza n. 05923/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno 2008 e del conseguente atto di irrogazione delle sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado favorevole alla società. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma prima della decisione entrambe le parti hanno depositato documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197 del 2022 e il versamento della prima rata; la società ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto che la controversia rientrava tra quelle definibili con la definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022 e che entrambe le parti avevano documentato la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata. In applicazione dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo quanto previsto dalla stessa disciplina speciale.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-202, L. n. 197 del 2022
La disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali è applicabile alla controversia e consente, a determinate condizioni, l'estinzione del giudizio pendente.
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
Le controversie definibili non sono sospese, salvo richiesta del contribuente; se il contribuente deposita la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto, si attiva il meccanismo estintivo.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
Nei giudizi pendenti, quando sia depositata la documentazione richiesta dal comma 197, il processo deve essere dichiarato estinto con il provvedimento previsto dalla norma.
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
Richiamato come disposizione organizzativa diretta a ridurre i tempi per la declaratoria di estinzione dei giudizi di legittimità, mediante inserimento degli atti nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite fiscale, accompagnata dal pagamento della prima rata o degli importi dovuti e dal relativo deposito nel giudizio pendente, impone la declaratoria di estinzione del processo nei casi previsti dalla legge speciale.
- In presenza di una disciplina sopravvenuta di definizione agevolata applicabile alla controversia, il giudice di legittimità non decide il ricorso nel merito ma prende atto dei presupposti estintivi documentati dalle parti.
- Quando la legge sulla definizione agevolata prevede che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, il giudice deve conformarsi a tale regola senza procedere a una diversa regolazione delle spese.
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