Sentenza n. 7440/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 131/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 24 luglio 2024 di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino marocchino ha appellato la sentenza del TRGA di Bolzano che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Con il primo motivo ha censurato l’esclusione della valutabilità, da parte del giudice, degli elementi maturati o acquisiti dopo l’adozione del diniego, richiamando la natura dinamica del giudizio in materia di diritti fondamentali e indicando, tra l’altro, l’infortunio sul lavoro, l’invalidità del 16%, la rendita INAIL, il risarcimento di 52.704,02 euro, un contratto di lavoro a termine sottoscritto nell’ottobre 2024, l’attività lavorativa e una decisione del Giudice di pace di Bolzano che aveva annullato il decreto di espulsione. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione dei mezzi di sostentamento e della pericolosità sociale: ha dedotto che non erano stati adeguatamente considerati la rendita e il risarcimento per l’infortunio, le difficoltà lavorative conseguenti alla menomazione, l’inserimento sociale e lavorativo e la lunga permanenza in Italia; ha inoltre contestato la genericità e l’attualità del giudizio di pericolosità, l’insufficiente individualizzazione delle denunce e dei procedimenti penali e l’omesso bilanciamento tra ordine pubblico e diritti fondamentali. Con il terzo motivo ha lamentato l’omessa valutazione della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione e della previsione dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998. Ha infine reiterato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie il primo motivo: in materia di soggiorno, quando sono in gioco diritti fondamentali della persona, il giudice non deve limitarsi a una verifica statica della legittimità dell’atto, ma deve valutare la situazione sostanziale e gli elementi concretamente sopravvenuti che possano incidere sull’attuale posizione dello straniero. La valutazione dinamica non sostituisce il potere discrezionale dell’Amministrazione né consente un sindacato di merito; impone però che gli elementi aggiornati siano considerati nella nuova valutazione amministrativa. Nel caso concreto, assumevano rilievo la documentazione sull’infortunio, l’invalidità, la rendita INAIL e il risarcimento, i rapporti di lavoro successivi e la decisione di annullamento dell’espulsione, oltre agli ulteriori elementi sulla permanenza e sull’inserimento in Italia. Il provvedimento è quindi annullato ai soli fini del riesame da parte dell’Amministrazione. Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti e non sono decisi nel merito. L’appellante è ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il grado d’appello, con liquidazione riservata a successivo decreto; le spese del doppio grado sono compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
l'amministrazione, nell'esercizio del suo potere, è obbligata a tenere in debito conto le circostanze sopravvenute che, anche se non conosciute al momento dell'atto - che quindi deve ritenersi legittimo - comunque hanno modificato la situazione giuridica dell'appellante e potrebbero, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale
Le circostanze sopravvenute, pur non incidendo retroattivamente sulla legittimità dell’atto adottato, devono essere considerate nell’ambito della valutazione aggiornata della situazione giuridica dello straniero e possono giustificare un nuovo esito procedimentale.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi in materia di soggiorno che coinvolgono diritti fondamentali della persona, il sindacato non può arrestarsi alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto: il giudice deve considerare gli elementi concretamente maturati nelle more che incidano sulla situazione sostanziale dello straniero, ferma la discrezionalità dell’Amministrazione e il divieto di sindacato esteso al merito.
- Le circostanze sopravvenute possono non rendere illegittimo il provvedimento originario, ma, se modificano la situazione giuridica dello straniero e sono potenzialmente rilevanti ai fini del titolo di soggiorno, impongono all’Amministrazione una nuova valutazione e possono condurre a un diverso esito procedimentale.
- Il diniego del permesso di soggiorno deve fondarsi su una valutazione individualizzata che tenga conto, insieme agli elementi di ordine pubblico, della durata della presenza dello straniero in Italia e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 2678/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 2679/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 4516/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 5656/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 1933/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 1938/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →