Cassazione Penale, Sentenza n. 7711/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio dell'area delle scuderie dell'ex ippodromo La Mulina disposto dal PM, deducendo tre motivi principali: assenza di fumus commissi delicti (contestando la sussistenza di indizi sufficienti e richiamando l'eventuale caso fortuito rispetto all'incendio), carenza di motivazione del decreto di sequestro ai sensi dell'art. 253 c.p.p. (mancata esplicitazione della finalità probatoria e del nesso concreto tra cose e reato) e violazione dell'art. 262 c.p.p. per modalità e tempi del sequestro e pericolo di peggioramento della custodia dell'area.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nella parte relativa alla doglianza di carenza motivazionale ex art. 253 c.p.p. e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Firenze perché esegua una nuova valutazione e fornisca una motivazione adeguata e specifica sulla finalità probatoria perseguita con il sequestro. Le altre questioni (fumus e art. 262) sono state assorbite e non decise sostanzialmente; il sequestro non è stato dichiarato illegittimo in via definitiva ma il giudice di merito dovrà motivare meglio il nesso tra cose e accertamenti richiesti.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Richiede una motivazione minima e specifica anche per il sequestro probatorio: il provvedimento deve indicare la finalità probatoria perseguita e il nesso, anche possibile ma non astratto, tra le cose sequestrate e il reato; la carenza di questa motivazione legittima l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
art. 262 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa con riferimento alle modalità e ai tempi del sequestro; la Corte ha ritenuto la questione connessa ma l'ha assorbita dopo aver accolto il motivo principale relativo all'art. 253.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per sole violazioni di legge; la Corte ricorda che in tale nozione rientrano anche vizi motivazionali radicali del provvedimento.
art. 2053 cod. civ.
Richiamato nel quadro fattuale riguardo agli obblighi di custodia e responsabilità del concessionario; la Corte registra l'allegazione dell'istante di aver adempiuto a tali obblighi, ma la questione non ha prevalso rispetto al vizio motivazionale del sequestro.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio non richiede la prova definitiva che le cose siano corpo o pertinenza del reato, ma occorre un nesso concreto e non meramente astratto tra gli oggetti e l'accertamento probatorio perseguito.
- L'autorità che emette o convalida il sequestro deve fornire una motivazione minima ma specifica sulla finalità probatoria: indicare quale tipo di accertamenti si intendono compiere e perché le cose sequestrate sono utili a tali accertamenti (art. 253 c.p.p.).
- La mancanza di motivazione adeguata è vizio di legge rilevante anche in sede di cassazione e può condurre all'annullamento e al rinvio per nuovo esame, senza che ciò implichi automaticamente l'illegittimità sostanziale del sequestro.
- L'incertezza sulla titolarità degli obblighi di custodia o sulla paternità del reato non esclude di per sé la legittimità del sequestro probatorio se esiste una ragionevole possibilità che le cose siano utili alle indagini; tuttavia il giudice deve esplicitare tale valutazione.
- La Procura può avvalersi anche di moduli prestampati per motivare il sequestro, ma l'apparato giustificativo risultante deve comunque rendere comprensibile e specifica la finalità probatoria; altrimenti il provvedimento è viziato.
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