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Sentenza

Sentenza n. 5662/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento a) della determinazione dirigenziale prot. CA/223193/2023 del 07.12.2023, notificata in data 19.12.2023, adottata dal Municipio Roma I - Direzione Tecnica - Servizio Ispettorato e Disciplina Edilizia - Ufficio Disciplina Edilizia e Contenzioso di Roma Capitale, contenente la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 L. 241/90 e l'ordine di sospensione di eventuali lavori in corso e la contestazione di abusi edilizi in Via Santi Quattro 92 - 93 – 94; b) del modello “A” Prot. n. VA/2023/158271 del 14.11.2023, notificato sempre in data 19.12.2023, adottato dalla Polizia Roma Capitale - I Gruppo Centro Storico, Sezione Polizia Socio Ambientale, Reparto PG Edilizia, avente ad oggetto la comunicazione ex art. 27 comma 4, del DPR 380/01 ed ex art. 9, comma 2, Legge Regione Lazio 15/08; c) del modello “B” Prot. n. CA/217409 del 29.11.2023, notificato sempre in data 19.12.2023, adottato dal Municipio Roma I Centro, Direzione Tecnica, SUE – Ambito 4 di Roma Capitale avente ad oggetto l'esito dell'accertamento tecnico riferito a violazioni urbanistiche edilizie nell'immobile sito in Roma alla Via dei Santi Quattro n. 92 – 95; d) nonché, della determinazione dirigenziale prot. CA/208343/2023 del 14.11.2023, recante la dichiarazione di inefficacia delle SCIA prot. CA/2023/29753 del 07.02.2023 e prot. CA/2023/152571 del 10.08.2023; e) nonché, della comunicazione di avvio di procedimento prot. CA/2023/186366 del 12.10.2023; f) di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto pregiudizievole per le ricorrenti.

Giustizia amministrativa202402756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Declaratoria di inefficacia di due SCIA relative all'installazione e all'ampliamento di pergotende su un terrazzo commerciale, nonché comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e ordine di sospensione dei lavori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria e conduttrice)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la declaratoria di inefficacia delle SCIA, i modelli A e B relativi agli accertamenti edilizi e la determinazione contenente la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'ordine di sospensione dei lavori. Deducevano, anzitutto, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta, sostenendo che le pergotende non avessero determinato alcun ampliamento della superficie di somministrazione, già assentita anche sul terrazzo, ma costituissero meri arredi destinati a proteggere gli avventori dalle intemperie. Con il secondo motivo lamentavano l'omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e di sospensione dei lavori, nonché il difetto di motivazione, poiché la determinazione non consentiva di comprendere se fosse una mera comunicazione procedimentale o un provvedimento repressivo. Con il terzo motivo denunciavano la violazione dell'art. 21-novies l. 241/1990 e dei principi di correttezza, buona fede, buon andamento ed imparzialità, assumendo che la declaratoria di inefficacia, intervenuta oltre i termini per l'esercizio dei poteri inibitori di cui all'art. 19, comma 3, l. 241/1990, avrebbe dovuto rispettare i presupposti dell'autotutela, compresa la motivazione sull'interesse pubblico e la ponderazione dell'affidamento privato. Con il quarto motivo deducevano la violazione degli artt. 9, comma 5, e 27 delle NTA del PRG di Roma, sostenendo che tali disposizioni non vietassero l'intervento e che non vi fosse stato alcun ampliamento della superficie commerciale già autorizzata.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse a ricorrere di entrambe le ricorrenti, inclusa la conduttrice, poiché direttamente incisa dagli atti edilizi e titolare della disponibilità giuridica e materiale dell'immobile. Ha dichiarato parzialmente inammissibile l'impugnazione della determinazione del 7 dicembre 2023 limitatamente all'ordine di sospensione dei lavori, ritenuto atto cautelare temporalmente circoscritto, la cui efficacia era già cessata al momento della proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001. Nel merito ha accolto il ricorso contro la declaratoria di inefficacia delle SCIA. L'amministrazione aveva dapprima prospettato la mancanza del parere della Soprintendenza Comunale, ma tale contestazione non era stata mantenuta dopo il contraddittorio, essendo stato accertato che l'immobile non rientrava nella Carta per la Qualità. La motivazione residua, fondata sulla qualificazione delle pergotende come ampliamento dell'attività commerciale in contrasto con gli artt. 9, comma 5, e 27 delle NTA, è stata ritenuta erronea e insufficiente: l'art. 9, comma 5, definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia, mentre l'art. 27 disciplina gli ampliamenti degli edifici e non vieta gli ampliamenti delle attività commerciali. Inoltre, la superficie destinata alla somministrazione non risultava aumentata rispetto all'autorizzazione del 2020, che già ricomprendeva il terrazzo. Ne è derivato il difetto di motivazione della declaratoria di inefficacia e l'assenza di una valida ragione di interesse pubblico ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21-novies l. 241/1990. Il provvedimento è stato annullato, con salvezza della facoltà dell'amministrazione di riesaminare la questione mediante una diversa motivazione, fondata sui corretti presupposti normativi, previa espressa qualificazione edilizia dei manufatti e applicazione della disciplina pertinente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale base della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    I poteri inibitori e repressivi sulla SCIA sono soggetti ai termini previsti dalla disposizione; decorso tale termine, la rimozione degli effetti della segnalazione richiede il ricorso ai presupposti dell'autotutela.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Il richiamo all'art. 21-novies comporta che la privazione di efficacia della SCIA, oltre i termini ordinari, debba essere sorretta dai presupposti dell'annullamento d'ufficio.

  • art. 21-novies l. 241/1990

    La rimozione degli effetti della SCIA richiede, oltre il decorso dei termini per i poteri inibitori, una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale e la considerazione dell'affidamento del privato.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L'ordine di sospensione dei lavori ha natura cautelare ed efficacia temporalmente limitata; se tale efficacia è cessata prima della proposizione del ricorso, l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dalle ricorrenti per sostenere che l'installazione delle pergotende, quale intervento privo di trasformazione dell'organismo edilizio, non richiedesse un titolo abilitativo espresso.

  • artt. 9, comma 5, e 27 NTA del PRG di Roma Capitale

    Le disposizioni non vietano gli ampliamenti delle attività commerciali; la prima definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia e la seconda disciplina gli ampliamenti degli edifici.

  • art. 16, comma 10, NTA del PRG di Roma Capitale

    Il riferimento al parere preventivo della Soprintendenza Comunale non è risultato decisivo, poiché l'immobile non era incluso nella Carta per la Qualità.

Massime di principio

  • La conduttrice che abbia la disponibilità giuridica e materiale di un immobile è legittimata a impugnare i provvedimenti edilizi incidenti sul bene, anche quando siano formalmente indirizzati al solo titolare del diritto reale.
  • L'ordine di sospensione dei lavori previsto dalla disciplina edilizia ha natura cautelare e durata temporalmente limitata; quando la sua efficacia sia già cessata al momento della proposizione del ricorso, l'impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.
  • La declaratoria di inefficacia di una SCIA adottata dopo il decorso dei termini per l'esercizio dei poteri inibitori deve rispettare i presupposti dell'autotutela richiamati dall'art. 19, comma 4, l. 241/1990, compresa la motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale e la considerazione dell'affidamento del privato.
  • La motivazione dell'inefficacia di una SCIA è illegittima quando richiami disposizioni urbanistiche che disciplinano un oggetto diverso da quello contestato e non dimostri né l'incremento della superficie commerciale né la concreta incompatibilità dell'intervento con la disciplina applicabile.
  • L'annullamento per difetto di motivazione della declaratoria di inefficacia della SCIA non impedisce all'amministrazione di riesaminare la vicenda, purché proceda a una corretta qualificazione edilizia dell'intervento e fondi l'eventuale nuova determinazione sui pertinenti presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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