Cassazione Penale, Ordinanza n. 04697/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per essersi trovata in un luogo diverso da quello in cui era autorizzata ad abitare e permanere, senza giustificazione e senza previa comunicazione alla competente autorità. Con il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale e dunque inammissibile in sede di legittimità. Con il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; anche tale doglianza è stata considerata una censura di merito sull'esercizio del potere discrezionale del giudice, escluso sulla base di convergenti indici fattuali incompatibili con la tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto già compiutamente accertato in appello, e ha ritenuto il secondo motivo parimenti inammissibile perché volto a contestare nel merito la valutazione discrezionale negativa sulla particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti della legittimità e non attraverso una mera rilettura del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a una diversa ricostruzione del fatto storico quando la sentenza impugnata abbia già reso un accertamento puntuale e coerente sulla condotta contestata.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non consente, di regola, una nuova valutazione di merito in sede di legittimità; la decisione del giudice di merito è sindacabile solo se viziata sotto il profilo logico-giuridico o per manifesta illogicità.
- Quando il giudice di merito fonda il diniego dell'art. 131-bis c.p. su plurimi indici fattuali convergenti, la relativa censura che si limiti a opporre una diversa lettura degli elementi di fatto è inammissibile.
Come è indicizzato
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