Sentenza del 19/09/2016 n. 189 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso intimazione Irpef -Bollo -Termine Prescrizionale a seguito sentenza di condanna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo riguarda la prescrizione della pretesa tributaria relativa a IRPEF, bollo o tributi locali dopo la notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta sentenza di condanna. La questione è se la sentenza trasformi il termine di prescrizione originariamente applicabile al tributo in quello ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c., facendo diventare la sentenza il nuovo titolo della pretesa.
La decisione
Non è riportata una sentenza concreta né il relativo dispositivo, quindi non è possibile determinare l'esito effettivo del giudizio. Il testo enuncia soltanto il principio secondo cui, a seguito di una sentenza di condanna definitiva, il diritto alla riscossione può essere assoggettato al termine ordinario decennale, mentre in assenza di giudicato continuano ad applicarsi i termini prescrizionali propri del tributo. La cartella o l'atto originario non viene automaticamente sostituito dalla sentenza se questa non contiene una condanna definitiva o se il credito non è stato giudizialmente accertato.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La disposizione può applicarsi quando esiste una sentenza di condanna definitiva che accerta il credito; in tal caso il termine breve eventualmente previsto per il diritto originario viene sostituito dal termine decennale. La mera notifica di una cartella, di un avviso o di un atto amministrativo non produce da sola questo effetto.
Massime di principio
- La conversione del termine breve in decennale richiede una sentenza di condanna passata in giudicato, non una semplice decisione non definitiva o un atto della riscossione.
- Se la sentenza si limita a dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del giudizio, senza accertare e condannare al pagamento del credito, normalmente non opera l'art. 2953 c.c.
- In assenza di giudicato, devono essere verificati il termine prescrizionale specifico del tributo e gli eventuali atti interruttivi validamente notificati.
- Ogni atto interruttivo deve essere notificato correttamente e deve consentire di individuare con sufficiente chiarezza il credito richiesto; non è sufficiente richiamare genericamente una posizione debitoria.
- Per stabilire se un'intimazione sia prescritta occorre ricostruire la cronologia completa: scadenza del tributo, notifica della cartella, eventuali ricorsi, sentenze definitive, intimazioni e altri atti interruttivi.
Testo integrale
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