Ordinanza n. 465/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1538 del 2026, resa nel giudizio R.G. n. 776/2026, concernente l’istanza di accesso proposta da Rekeep S.p.A. nell’ambito della controversia relativa al Lotto 2 – “Caltanissetta” della procedura aperta per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva accolto l'istanza di accesso e ordinato l'ostensione integrale delle offerte tecniche dei concorrenti
Esito
Favorevole al resistente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Siciana ha appellato l'ordinanza con cui il TAR aveva ordinato l'ostensione integrale delle offerte tecniche nell'ambito della controversia relativa al Lotto 2 della gara per l'affidamento quadriennale dei servizi di pulizia e servizi integrati per gli enti del Servizio sanitario regionale. L'Amministrazione ha sostenuto che il TAR non avesse verificato adeguatamente la sussistenza di un interesse difensivo concreto e attuale. In particolare, ha dedotto che l'impresa istante avesse già conseguito ed eseguito quattro lotti della medesima procedura, saturando il limite massimo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis, sicché l'accesso non sarebbe stato funzionale alla tutela di una posizione giuridica ancora utilmente azionabile, ma avrebbe costituito un'indebita acquisizione di documentazione riservata. L'impresa aggiudicataria ha aderito alla prospettazione dell'Amministrazione. L'impresa istante ha eccepito l'inammissibilità o, comunque, l'improcedibilità dell'appello, rilevando che la Regione aveva già trasmesso il link per il download della documentazione in esecuzione dell'ordinanza, senza formulare alcuna riserva di gravame, e che la documentazione era stata scaricata prima della successiva diffida e della misura cautelare monocratica.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l'appello inammissibile per acquiescenza dell'Amministrazione all'ordinanza appellata e, comunque, per difetto di interesse concreto e attuale, ritenendo configurabile anche la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettere b) e c), c.p.a. La trasmissione del link e la messa a disposizione della documentazione, avvenute prima della proposizione dell'appello e senza alcuna contestuale riserva, hanno prodotto l'effetto ostensivo e la conseguente acquisizione conoscitiva. Nel giudizio sull'accesso il bene controverso coincide con la conoscenza del documento: una volta integralmente eseguito l'ordine, tale conoscenza è irreversibile e l'eventuale riforma dell'ordine non può restituire la segretezza perduta né offrire all'Amministrazione un'utilità concreta e attuale. La successiva diffida a non scaricare o utilizzare i documenti non poteva eliminare retroattivamente l'effetto già prodotto e non valeva a escludere l'acquiescenza, poiché la riserva avrebbe dovuto precedere o accompagnare la condotta ostensiva. Sono rimaste assorbite le questioni relative alla spettanza originaria dell'accesso, alla strumentalità difensiva, alla posizione dell'impresa nella gara, al limite massimo dei lotti e all'utilità concretamente conseguibile nel giudizio principale. Il CGARS ha precisato che l'eventuale disciplina dell'uso successivo dei documenti, inclusi limiti di utilizzazione, divieti o responsabilità, appartiene a un piano diverso dall'interesse alla rimozione dell'ordine di accesso. Le spese del grado sono state integralmente compensate; ogni ulteriore statuizione cautelare è rimasta assorbita.
Norme richiamate
artt. 64 e 116 c.p.a.
Richiamati quali disposizioni applicabili all'istanza e al giudizio in materia di accesso, ma non oggetto della decisione di merito sull'originaria spettanza dell'accesso.
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Applicato per fondare, rispettivamente, l'inammissibilità per difetto di interesse e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; il Collegio ha ritenuto che l'esecuzione integrale dell'ordine ostensivo avesse eliminato ogni utilità concreta conseguibile con l'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso, quando l'ordine ostensivo sia stato integralmente eseguito mediante trasmissione, estrazione o messa a disposizione della documentazione, l'effetto conoscitivo si produce istantaneamente ed è materialmente irreversibile; l'eventuale riforma successiva dell'ordine non può restituire la segretezza perduta.
- La parte che esegue un ordine di accesso durante il termine per impugnarlo deve formulare una riserva espressa e contestuale di successiva proposizione del gravame; in mancanza, la condotta può integrare acquiescenza tecnica, soprattutto quando l'appello sia proposto dopo l'avvenuta acquisizione della documentazione.
- La successiva diffida a non scaricare, visionare o conservare documenti già messi a disposizione non elimina retroattivamente l'effetto ostensivo né neutralizza l'acquiescenza formatasi per effetto dell'esecuzione senza riserva.
- Una volta acquisita la conoscenza dei documenti, l'appello diretto a impedire l'ostensione è inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la riforma richiesta non può più procurare all'appellante l'utilità perseguita.
- Nel giudizio sull'accesso, l'eventuale disciplina dell'utilizzazione successiva dei documenti, inclusi limiti, divieti o responsabilità per uso eccedente, è distinta dall'interesse alla rimozione dell'ordine ostensivo e non ripristina l'interesse a impugnare un accesso già eseguito.
- Il giudizio sull'accesso difensivo richiede un collegamento rigoroso tra documentazione richiesta e situazione giuridica da curare o difendere, ma non può trasformarsi in una valutazione anticipata sull'ammissibilità, decisività o fondatezza delle censure del giudizio principale, salvo l'assoluta ed evidente mancanza di collegamento.
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