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Sentenza

Sentenza n. 446/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 1007/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 1007/2023, relativa all'impugnazione del provvedimento del Questore di Savona del 21 maggio 2019 che aveva disposto l'ammonimento per condotte riconducibili allo stalking

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il destinatario dell'ammonimento ha impugnato la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento questorile adottato ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 11/2009. In primo grado e in appello ha sostenuto che l'ammonimento fosse stato adottato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'ex coniuge, senza adeguata istruttoria e senza considerare le proprie controdeduzioni. Con il primo motivo ha dedotto l'atipicità e l'illegittimità del provvedimento per assenza dei presupposti di legge, nonché il difetto di istruttoria, contestando la verifica della veridicità delle circostanze riferite dalla richiedente. Con il secondo e il terzo motivo ha ribadito l'infondatezza o l'irrilevanza degli episodi contestati e ha denunciato carenze motivazionali della sentenza impugnata. In particolare, ha contestato i pedinamenti e gli appostamenti, richiamando la propria attività lavorativa; ha sostenuto che la scelta dell'ex coniuge come medico di base fosse stata previamente comunicata e inizialmente non contestata; ha fornito una spiegazione alternativa del possesso di un tracker GPS; e ha negato di aver incaricato un investigatore di seguire l'ex coniuge.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che gli elementi posti a base dell'ammonimento fossero complessivamente idonei a integrare la condotta prevista dall'art. 612-bis c.p., considerando i riferiti pedinamenti e appostamenti presso l'abitazione dell'ex coniuge, il ritrovamento del tracker GPS, l'episodio dell'utilitaria e il coinvolgimento plausibile di un soggetto già titolare di un'agenzia investigativa, nonché le dichiarazioni possessive rivolte alla vittima e lo stato di paura con alterazione delle abitudini di vita. La deduzione relativa all'orario di lavoro non è stata ritenuta decisiva, poiché gli episodi si sarebbero verificati soprattutto di notte e avrebbero potuto avvenire nei giorni non lavorativi. La scelta dell'ex coniuge come medico di base e il ritrovamento del tracker GPS, considerati isolatamente, sono stati ritenuti elementi non univoci o non necessariamente molesti; tuttavia, il quadro complessivo è stato valorizzato alla luce della plausibilità dell'incarico investigativo e delle deduzioni ritenute elusive e contraddittorie dell'appellante. Il Collegio ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 104 c.p.a., le nuove testimonianze documentali prodotte in appello dalla controinteressata, rilevando altresì che tali elementi non erano stati acquisiti nel procedimento amministrativo. Ha ribadito che l'ammonimento questorile ha natura preventiva e cautelare e non richiede lo standard probatorio proprio del processo penale, essendo sufficiente la probabilità che condotte moleste o minacciose possano preludere alla commissione del reato di atti persecutori. Spese di lite compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 11/2009

    L'ammonimento del Questore è una misura preventiva e cautelare volta a dissuadere da comportamenti persecutori e a prevenire reati contro la persona.

  • art. 612-bis c.p.

    “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”

    L'ammonimento si basa sugli stessi presupposti sostanziali del reato di atti persecutori; nel caso concreto, il quadro degli elementi è stato ritenuto idoneo a integrare tali presupposti in termini prognostici.

  • art. 104 c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare inammissibili le nuove allegazioni documentali contenenti testimonianze prodotte dalla controinteressata in appello, non risultando inoltre tali elementi acquisiti nel procedimento amministrativo.

Massime di principio

  • L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 d.l. n. 11/2009 ha natura preventiva e cautelare: non presuppone l'accertamento pieno della responsabilità penale né lo standard probatorio del processo penale, essendo sufficiente una valutazione prognostica di probabilità che condotte moleste o minacciose possano preludere alla commissione del reato di atti persecutori.
  • La legittimità dell'ammonimento può fondarsi sulla valutazione complessiva e non atomistica di una pluralità di elementi, anche quando alcuni di essi, isolatamente considerati, siano ambigui o non decisivi.
  • Ai fini dell'ammonimento, la rilevanza dei comportamenti deve essere valutata in rapporto agli effetti prodotti sulla persona offesa, quali lo stato di paura e l'alterazione delle abitudini di vita, oltre che alla reiterazione e al carattere invasivo delle condotte.
  • Nel giudizio amministrativo d'appello sono inammissibili le nuove produzioni documentali vietate dall'art. 104 c.p.a.; inoltre, elementi non acquisiti nel procedimento amministrativo non possono essere utilizzati per dimostrare la correttezza dell'istruttoria compiuta dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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