Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42312/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lazzari impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze (18/02/2021) con due censure principali: (1) violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) con riferimento agli artt. 199 e 603 c.p.p., per avere il Tribunale di Pistoia revocato l'ordinanza che ammetteva la testimonianza di Tuci Marilva e per il rifiuto della Corte d'appello di disporre la parziale rinnovazione dell'istruttoria mediante audizione della stessa; la difesa sostiene che la testimonianza era stata illegittimamente rimossa/annullata in violazione delle formalità previste dall'art. 199 (la teste, legalmente separata dall'imputato, si era avvalsa della facoltà di astensione tramite amministratore di sostegno e la dichiarazione sarebbe stata depositata in cancelleria fuori udienza senza il previsto ammonimento e senza la convocazione della teste davanti al collegio) e che, inoltre, la facoltà di astensione del coniuge separato sarebbe limitata ai fatti anteriori alla separazione (quindi non applicabile ai fatti successivi al 2008); (2) vizio motivazionale: la decisione di non rinnovare l'istruttoria sarebbe illogica perché la testimonianza di Tuci poteva influire sulla quantificazione e sulla ricostruzione delle presunte distrazioni (anche relativamente ad ammanchi fino al 2008 e per determinare l'importo delle distrazioni contestate).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la Corte territoriale aveva motivatamente dichiarato la testimonianza superflua e le sue considerazioni non erano manifestamente illogiche; in particolare, le controversie con gli ex soci risalivano a giugno 2008 ma il riferimento per il valore delle merci era il bilancio chiuso al 31.12.2008 (redatto dopo e con Lazzari già amministratore unico dal 30.06.2008), per cui le liti anteriori risultavano inconferenti rispetto all'accertamento delle sottrazioni, senza considerare gli ammanchi del 2010. Il ricorso viene quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. c)

    Motivi di cassazione per vizio di motivazione o violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto la censura in diritto non sufficiente perché le ragioni di merito espresse dalla Corte territoriale (superfluità della testimonianza) non erano manifestamente illogiche

  • art. 199 c.p.p.

    art. 199, comma 2 e comma 3 c.p.p.

    Disciplina della facoltà di astensione del coniuge; la Corte ha valutato la rilevanza temporale dei fatti rispetto alla separazione e la correttezza procedurale nell'uso dell'istituto (ma ha ritenuto, nel caso concreto, che la testimonianza risultasse comunque superflua)

  • art. 603 c.p.p.

    Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: il giudice di legittimità controlla la logicità e la pertinenza della decisione che nega la rinnovazione; nel caso la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di non decisività della prova richiesta

  • art. 216, u.c., legge fallimentare

    art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Norma sulle pene accessorie in materia di bancarotta: contestata in sede di merito dalla Corte d'appello che ha ridotto la durata delle pene accessorie; nel ricorso in Cassazione non era questo l'oggetto della censura principale, ma la norma è richiamata nel contesto della decisione impugnata

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Consente la richiesta di trattazione orale in Cassazione; la difesa l'ha richiesta e la Corte ne ha preso atto prima di decidere sul merito

Massime di principio

  • La facoltà di astensione del coniuge (art. 199 c.p.p.) è limitata ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza: per fatti successivi alla separazione va provata la rilevanza e non può automaticamente serbare l'astensione.
  • La dichiarazione di astensione inviata in cancelleria fuori udienza può essere contestata per violazione delle formalità (ammonimento e convocazione), ma il vizio procedurale deve essere rilevante rispetto all'esito: se la testimonianza è comunque irrilevante o superflua, il ricorso perde efficacia.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) va valutata sul presupposto della rilevanza e della potenziale incidenza della prova sul thema decidendum; il giudice di merito può legittimamente negarla se dimostra che la prova non muterebbe l'accertamento essenziale.
  • La Corte di legittimità sindaca la decisione motivazionale dei giudici di merito solo per carenza di logica manifesta o violazione di legge: valutazioni di merito sulla rilevanza temporale o quantitativa delle prove difficilmente vengono integrate in Cassazione.
  • In difese simili è fondamentale specificare con precisione in che modo la testimonianza avrebbe inciso sui fatti decisivi (es. quantificazione delle distrazioni, prova di circostanze successive alla separazione) e collegare tale rilevanza direttamente al periodo preso a riferimento dai bilanci o dagli atti contabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.