Cassazione Penale, Sentenza n. 42312/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lazzari impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze (18/02/2021) con due censure principali: (1) violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) con riferimento agli artt. 199 e 603 c.p.p., per avere il Tribunale di Pistoia revocato l'ordinanza che ammetteva la testimonianza di Tuci Marilva e per il rifiuto della Corte d'appello di disporre la parziale rinnovazione dell'istruttoria mediante audizione della stessa; la difesa sostiene che la testimonianza era stata illegittimamente rimossa/annullata in violazione delle formalità previste dall'art. 199 (la teste, legalmente separata dall'imputato, si era avvalsa della facoltà di astensione tramite amministratore di sostegno e la dichiarazione sarebbe stata depositata in cancelleria fuori udienza senza il previsto ammonimento e senza la convocazione della teste davanti al collegio) e che, inoltre, la facoltà di astensione del coniuge separato sarebbe limitata ai fatti anteriori alla separazione (quindi non applicabile ai fatti successivi al 2008); (2) vizio motivazionale: la decisione di non rinnovare l'istruttoria sarebbe illogica perché la testimonianza di Tuci poteva influire sulla quantificazione e sulla ricostruzione delle presunte distrazioni (anche relativamente ad ammanchi fino al 2008 e per determinare l'importo delle distrazioni contestate).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la Corte territoriale aveva motivatamente dichiarato la testimonianza superflua e le sue considerazioni non erano manifestamente illogiche; in particolare, le controversie con gli ex soci risalivano a giugno 2008 ma il riferimento per il valore delle merci era il bilancio chiuso al 31.12.2008 (redatto dopo e con Lazzari già amministratore unico dal 30.06.2008), per cui le liti anteriori risultavano inconferenti rispetto all'accertamento delle sottrazioni, senza considerare gli ammanchi del 2010. Il ricorso viene quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c)
Motivi di cassazione per vizio di motivazione o violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto la censura in diritto non sufficiente perché le ragioni di merito espresse dalla Corte territoriale (superfluità della testimonianza) non erano manifestamente illogiche
art. 199 c.p.p.
art. 199, comma 2 e comma 3 c.p.p.
Disciplina della facoltà di astensione del coniuge; la Corte ha valutato la rilevanza temporale dei fatti rispetto alla separazione e la correttezza procedurale nell'uso dell'istituto (ma ha ritenuto, nel caso concreto, che la testimonianza risultasse comunque superflua)
art. 603 c.p.p.
Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: il giudice di legittimità controlla la logicità e la pertinenza della decisione che nega la rinnovazione; nel caso la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di non decisività della prova richiesta
art. 216, u.c., legge fallimentare
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Norma sulle pene accessorie in materia di bancarotta: contestata in sede di merito dalla Corte d'appello che ha ridotto la durata delle pene accessorie; nel ricorso in Cassazione non era questo l'oggetto della censura principale, ma la norma è richiamata nel contesto della decisione impugnata
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Consente la richiesta di trattazione orale in Cassazione; la difesa l'ha richiesta e la Corte ne ha preso atto prima di decidere sul merito
Massime di principio
- La facoltà di astensione del coniuge (art. 199 c.p.p.) è limitata ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza: per fatti successivi alla separazione va provata la rilevanza e non può automaticamente serbare l'astensione.
- La dichiarazione di astensione inviata in cancelleria fuori udienza può essere contestata per violazione delle formalità (ammonimento e convocazione), ma il vizio procedurale deve essere rilevante rispetto all'esito: se la testimonianza è comunque irrilevante o superflua, il ricorso perde efficacia.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) va valutata sul presupposto della rilevanza e della potenziale incidenza della prova sul thema decidendum; il giudice di merito può legittimamente negarla se dimostra che la prova non muterebbe l'accertamento essenziale.
- La Corte di legittimità sindaca la decisione motivazionale dei giudici di merito solo per carenza di logica manifesta o violazione di legge: valutazioni di merito sulla rilevanza temporale o quantitativa delle prove difficilmente vengono integrate in Cassazione.
- In difese simili è fondamentale specificare con precisione in che modo la testimonianza avrebbe inciso sui fatti decisivi (es. quantificazione delle distrazioni, prova di circostanze successive alla separazione) e collegare tale rilevanza direttamente al periodo preso a riferimento dai bilanci o dagli atti contabili.
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