Cassazione Penale, Sentenza n. 32337/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 12/01/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP il 28/11/2022 per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. La ricorrente deduce la mancanza delle esigenze cautelari e l'omessa motivazione sul punto, sostenendo che la sua confessione depositata in riesame e la scelta di chiamare in correità altri soggetti, nonché il decorso del tempo, avrebbero dovuto far venire meno la misura carceraria o richiedere una specifica motivazione per mantenerla. Fa inoltre riferimento alla disciplina sulla modifica delle misure cautelari (art. 299 c.p.p.) e all'obbligo motivazionale previsto dall'art. 292 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale che aveva confermato la gravità indiziaria e la sussistenza della presunzione di pericolosità sociale prevista per i reati ex art. 74 d.P.R. 309/1990, non ravvisando elementi idonei a superare la presunzione. La Corte ha precisato che la confessione della Ravasco non ha avuto efficacia tale da eliminare la valutazione complessiva degli elementi probatori, che delineavano un'associazione ampia e gerarchica con ruoli precisi; inoltre il mero decorso del tempo è inidoneo a incidere sulla presunzione di pericolosità, essendo necessari elementi specifici e concreti per modificare il giudizio prognostico. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Articolo richiamato come titolo di reato (traffico di stupefacenti). La Corte riconosce che, per tale fattispecie, opera una presunzione di pericolosità che rende più agevole l'applicazione della custodia cautelare salvo prova contraria specifica.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
La Corte interpreta la norma come fonte di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per le fattispecie ivi indicate; spetta alla difesa provare specificamente il venire meno della presunzione, altrimenti il giudice può limitarsi a constatarne l'inesistenza di elementi contrari.
codice di procedura penale, art. 274
Richiamato per confronto: la disciplina speciale dell'art. 275, comma 3, prevale sulla norma generale dell'art. 274 in materia di valutazione delle esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 292
La ricorrente invocava l'obbligo di motivazione relativamente al decorso del tempo; la Corte osserva che l'art. 292 richiede motivazione quando vi siano fatti sopravvenuti che incidono sulla misura, ma che il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento idoneo a superare la presunzione.
codice di procedura penale, art. 299
Norma sulla modifica delle misure cautelari: la Corte ricorda che eventuali fatti sopravvenuti possono imporre una verifica, ma che nel caso concreto non sono emersi elementi nuovi e concreti idonei a modificare il giudizio cautelare.
Corte Costituzionale, pronuncia n. 186 del 2000
Richiamata a sostegno del principio secondo cui la valutazione delle esigenze cautelari per le fattispecie speciali richiede una particolare attenzione giurisprudenziale; usata dalla Corte per motivare la decisione sulle spese e sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Per i reati richiamati dall'art. 275, comma 3 c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: la difesa deve produrre elementi specifici e concreti per superarla, altrimenti il giudice può limitarsi a constatarne l'assenza di elementi contrari.
- La confessione o l'ammissione di responsabilità da parte dell'indagato non comporta automaticamente la cessazione o l'attenuazione della misura cautelare, specie se gli elementi istruttori delineano un quadro organizzato e di ampia portata.
- Il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a mutare il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale; è necessario provare fatti sopravvenuti concreti e circostanziati che giustifichino la modifica della misura.
- Quando la difesa allega elementi di segno contrario alla presunzione di pericolosità, il giudice è obbligato a valutare e motivare specificamente perché tali elementi non sono idonei a superare la presunzione.
- La verifica della legittimità di misure cautelari già adottate può essere richiesta ai sensi dell'art. 299 c.p.p., ma la richiesta ha successo solo se emergono cambiamenti fattuali o processuali rilevanti e dimostrabili.
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