Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04237/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento notificata nel 2019 e riferita a una società di capitali già cancellata dal registro delle imprese nel 2017. Egli sosteneva di essere estraneo alla compagine sociale e di non essere stato legale rappresentante della società; la CTR, tuttavia, gli aveva attribuito una responsabilità personale come liquidatore, richiamando l'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e valorizzando omissioni imputategli nel periodo in cui aveva ricoperto tale carica, nonché l'omessa comunicazione di messa in liquidazione e di variazione del domicilio ex art. 35 d.P.R. n. 633/1973. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione veniva denunciata la violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la norma invocata dalla CTR non fosse pertinente, perché riguarda la responsabilità del liquidatore per pagamenti preferenziali, mentre la pretesa della CTR si fondava su una diversa responsabilità personale per mancati adempimenti; inoltre si contestava la possibilità di "convertire" in corso di causa una pretesa originariamente diretta contro la società estinta in una responsabilità personale del liquidatore.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso introduttivo era stato proposto da un soggetto che, al momento della proposizione, non era più liquidatore della società e quindi era privo di legittimazione attiva. Da ciò ha fatto discendere l'inammissibilità della domanda originaria e, conseguentemente, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 2, secondo periodo, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    La norma, che disciplina la responsabilità del liquidatore per il pagamento preferenziale dei debiti tributari della società in liquidazione, è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie decisa, perché la pretesa fatta valere in concreto riguardava una responsabilità diversa, personale e correlata a omessi adempimenti del liquidatore.

  • art. 35 d.P.R. n. 633/1973

    È richiamato solo come norma che impone comunicazioni all'Agenzia delle Entrate in caso di messa in liquidazione e variazione del domicilio; la sua omissione era stata valorizzata dalla CTR ai fini della responsabilità personale del soggetto, ma la Cassazione non ha fondato su tale aspetto la decisione di merito.

  • art. 382, comma 2, secondo periodo, c.p.c.

    È la base della cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta; la Corte l'ha applicata perché il ricorso introduttivo era stato proposto da soggetto privo di legittimazione attiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha rilevato i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata in collegamento con l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, quale fonte dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 è norma speciale e non può essere applicata oltre i suoi presupposti, dovendo rimanere distinta da altre forme di responsabilità personale per omissioni gestorie o dichiarative.
  • Non è consentito trasformare in corso di causa una pretesa originariamente rivolta contro la società o contro un diverso titolo di responsabilità in una responsabilità personale del liquidatore, se il titolo giuridico è differente.
  • Quando risulti che la domanda giudiziale è stata proposta da soggetto privo di legittimazione attiva al momento del ricorso, la Corte può rilevarlo d'ufficio e dichiarare l'inammissibilità della domanda originaria, cassando senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere introdotta.
  • La cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c. è appropriata nei casi in cui il vizio attenga non alla decisione nel merito, ma alla stessa proponibilità originaria della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.