Cassazione Penale, Ordinanza n. 27012/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso censurava l'affermazione di responsabilità, ma le doglianze erano costruite in modo da sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, riproponendo inoltre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità, e che i motivi erano sostanzialmente ripetitivi di doglianze già affrontate e respinte in appello. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita l'applicazione delle statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle conseguenze economiche previste dalla norma.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte richiama la norma incriminatrice solo per identificare il reato oggetto di contestazione e afferma che la sentenza di merito aveva illustrato gli elementi integrativi del delitto.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla norma, incluse le statuizioni economiche a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, poiché tali profili restano riservati al giudice di fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito.
- Se il giudice di appello ha già illustrato con argomenti giuridicamente corretti gli elementi costitutivi del reato, la mera contestazione dell'apprezzamento probatorio non integra un motivo idoneo di ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali ed economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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