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Sentenza

Sentenza n. 1110/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della comunicazione di inefficacia della Cila n. 2023-629CI, 21 dicembre 2023 Responsabile del Procedimento, Città di Ivrea, comunicata al ricorrente in pari data, anche come atto-fatto d'inadempimento del Protocollo d'Intesa 10 novembre 2023 tra il Comune di Ivrea e la società esponente; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di inefficacia della CILA relativa a opere di recinzione, successivamente annullata in autotutela dal Comune

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione comunale di inefficacia della CILA, deducendo, tra l’altro, la contraddittorietà dell’atto rispetto alla precedente ordinanza sindacale del 13 novembre 2023 e al Protocollo d’Intesa del 10 novembre 2023. L’atto gravato è stato adottato in relazione a opere di recinzione già oggetto di disciplina mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente e Protocollo d’Intesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il Comune, con determinazione amministrativa del 12 marzo 2024, ha annullato in autotutela la comunicazione di inefficacia della CILA, rimuovendo integralmente l’atto impugnato e soddisfacendo l’interesse azionato. Pur non esaminando nel merito tutti i motivi, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha posto le spese a carico del Comune, ritenendo fondati almeno i vizi di contraddittorietà dedotti con la seconda e la terza censura, anche alla luce del contenuto della sopravvenuta determinazione amministrativa. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 3.000,00, comprensivi degli accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta mediante un provvedimento successivo dell’amministrazione.

Massime di principio

  • La rimozione in autotutela dell’atto impugnato, quando soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato, determina la cessazione della materia del contendere, anche se intervenuta nel corso del giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta rimozione dell’atto, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la probabile fondatezza delle censure senza definire nel merito la domanda di annullamento.
  • La soccombenza virtuale può essere desunta anche dal contenuto della determinazione amministrativa sopravvenuta, qualora essa evidenzi l’incompatibilità dell’atto impugnato con precedenti provvedimenti o accordi amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potere

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