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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02917/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di merito era una sentenza del Tribunale di Verona resa all'esito di udienza ex artt. 554-bis e 554-ter, comma 2, c.p.p., con applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato per un furto aggravato in concorso, con recidiva pluriaggravata e reiterata, commesso a Verona il 10 luglio 2023. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente deduceva vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando che il giudice non avesse adeguatamente motivato sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè sul mancato proscioglimento immediato dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza proposta, fondata sulla pretesa carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è stata ritenuta estranea a tale perimetro e quindi non deducibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di patteggiamento e della pena concordata tra imputato e pubblico ministero.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È la norma decisiva: delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure estranee ai casi previsti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Invocato dal ricorrente come vizio di motivazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto rilevare il proscioglimento immediato; la Corte afferma che la relativa doglianza non è deducibile nel ricorso contro patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • artt. 554-bis e 554-ter, comma 2, c.p.p.

    Richiamati per descrivere il rito e l'udienza in cui è stata pronunciata la sentenza di patteggiamento.

  • artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 7 c.p.

    Titoli di reato e aggravanti posti a base della sentenza di patteggiamento; il testo non entra nel merito della loro sussistenza.

  • Corte Cost. 13/6/2000 n. 186

    Richiamata per giustificare la statuizione sulla colpa del ricorrente ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è consentito solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
  • La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento quando non si traduca in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni riconducibili a una proposizione colpevole di motivi fuori perimetro normativo, segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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