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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4005/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo dei crediti, riconosciuti con decreti ingiuntivi nn. 277 e 278 del 1985, garantiti da ipoteca sui beni poi sottoposti a confisca di prevenzione nel procedimento contro Raffaele Rosario Boccia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo assente la buona fede dell'originario creditore per mancata produzione della documentazione attestante le verifiche svolte all'epoca della concessione del credito. Italfondiario ha impugnato sostenendo (1) che i crediti risalgono a epoca anteriore all'emersione dell'attività illecita e che i decreti ingiuntivi del 1985 (con ipoteca poi rinnovata nel 2005) cristallizzano il credito rendendo irragionevole l'onere di conservare la documentazione originaria; (2) che i crediti erano stati ceduti in blocco nel 2001, cioè prima della richiesta di misura (2004) e della confisca definitiva (2016), per cui il cessionario doveva potersi limitare a dimostrare la buona fede dell'originario creditore.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto errata la posizione del Tribunale che aveva escluso a priori la possibilità di provare la buona fede soltanto per mancata esibizione della documentazione genetica del rapporto. Ha affermato che l'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 non impone limiti probatori tassativi: la buona fede può essere dimostrata anche con elementi indiziari e va valutata considerando, tra l'altro, il notevole lasso temporale tra la concessione del credito e l'emersione dell'attività illecita. Nei casi in cui il rapporto si sia definitivamente concluso da tempo (decreto ingiuntivo del 1985), l'onere di conservazione dei documenti originari può essere giustificatamente meno rigoroso. Per queste ragioni la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011

    L'art. 52 non pone limiti probatori tassativi alla prova della buona fede del terzo creditore: il comma 3 indica criteri non esaustivi. La buona fede può essere dimostrata anche tramite elementi indiziari; la mancata conservazione della documentazione originaria non è automaticamente decisiva se giustificata dal lungo trascorrere del tempo e dalla chiusura del rapporto antecedente alla confisca.

Massime di principio

  • La buona fede del creditore in procedimenti di misure di prevenzione può essere provata con mezzi diversi dalla documentazione originaria; elementi indiziari e fattori temporali rilevano.
  • Il giudice deve prima verificare il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e solo dopo valutare gli elementi di buona fede addotti dal creditore, evitando decisioni automatiche basate solo su un'incompleta documentazione.
  • Il notevole lasso temporale tra la concessione del credito (o la sua definitiva cristallizzazione) e l'emersione dell'attività illecita del debitore è fattore rilevante e può giustificare l'assenza di documentazione genetica.
  • L'omessa o carente istruttoria creditizia non esclude automaticamente la buona fede: è necessario che la negligenza abbia impedito di verificare il nesso di strumentalità tra credito e attività illecita.
  • Quando il credito è stato trasferito (cessione) prima della confisca, il cessionario può fondare la propria domanda sulla buona fede dell'originario creditore; tuttavia il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi probatori.

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