Ordinanza n. 31/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento (rectius la dichiarazione di illegittimità) - del D.D.G. n. 568 del 10.08.2023, nella parte in cui ha ammesso con riserva le ditte controinteressate e ha omesso di escluderle, e ha stabilito la finanziabilità delle sole prime 21 istanze collocate nella relativa graduatoria - del D.D.G. n. 691 del 19 09 2023 nella parte in cui ha confermato in via definitiva l'ammissione delle ditte controinteressate e ha omesso di escluderle, nonché nella parte in cui ha stabilito la finanziabilità delle sole proposte che abbiano conseguito un punteggio superiore a 68/100. - ove occorra, del verbale prot. 0012774 del 09/08/2023 nella parte in cui ha ammesso con riserva i controinteressati - in subordine e ove occorra, dell'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 350/Pesca del 30/06/2023 (e successiva modifica) nella parte in cui non ha previsto la perentorietà del termine per la produzione documentale da parte dei partecipanti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Agriconsulting di Giovanni di Cristina & C Snc il 13/1/2024: per l'annullamento (rectius la dichiarazione di illegittimità) - del verbale della commissione di valutazione Prot. n° 12774 del 09/08/2023 nonché di tutti i precedenti verbali del 31 luglio, 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 agosto 2023 nella parte in cui la stessa Commissione ha individuato quale sia la documentazione non essenziale producibile oltre il termine di presentazione della domanda (verbale conosciuto in data 20 11 2023) e per l'annullamento (rectius la dichiarazione di illegittimità) in via derivata dei seguenti atti già impugnati con il ricorso principale - del D.D.G. n. 568 del 10.08.2023, nella parte in cui ha ammesso con riserva le ditte controinteressate e ha omesso di escluderle, e ha stabilito la finanziabilità delle sole prime 21 istanze collocate nella relativa graduatoria - del D.D.G. n. 691 del 19 09 2023 nella parte in cui ha confermato in via definitiva l'ammissione delle ditte controinteressate e ha omesso di escluderle, nonché nella parte in cui ha stabilito la finanziabilità delle sole proposte che abbiano conseguito un punteggio superiore a 68/100. - ove occorra, del verbale prot. 0012774 del 09/08/2023 nella parte in cui ha ammesso con riserva i controinteressati - in subordine e ove occorra, dell'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 350/Pesca del 30/06/2023 (e successiva modifica) nella parte in cui non ha previsto la perentorietà del termine per la produzione documentale da parte dei partecipanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di ammissione, graduatoria e finanziabilità relativi a un avviso pubblico per contributi, inclusi i decreti dirigenziali che hanno ammesso alcune imprese e finanziato soltanto le prime istanze o quelle sopra una determinata soglia di punteggio
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, i decreti dirigenziali regionali che hanno ammesso con riserva e poi definitivamente alcune ditte controinteressate, senza escluderle, e hanno limitato la finanziabilità alle prime 21 istanze della graduatoria e, successivamente, alle proposte con punteggio superiore a 68/100. Sono stati inoltre contestati i verbali della commissione di valutazione, nella parte in cui hanno individuato la documentazione non essenziale producibile oltre il termine di presentazione della domanda. In via subordinata è stata censurata la disciplina dell'avviso pubblico, per non avere previsto la perentorietà del termine per la produzione documentale. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati nel merito i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure. Rilevata l'assenza, nel fascicolo del processo amministrativo telematico, dei provvedimenti impugnati richiamati nel ricorso introduttivo, ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti. La parte ricorrente è stata onerata della produzione in giudizio degli atti impugnati secondo le forme previste dal PAT; l'amministrazione costituita è stata sollecitata al deposito ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. È stato assegnato il termine di 20 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La segreteria è stata incaricata delle comunicazioni alle parti indicate.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'ordine rivolto all'amministrazione costituita in relazione al deposito della documentazione necessaria al giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice e della sollecitazione all'amministrazione al deposito degli atti.
Massime di principio
- Quando nel fascicolo del processo amministrativo telematico mancano i provvedimenti impugnati, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per acquisirli, onerando sia la parte ricorrente della produzione degli atti secondo le forme previste dal PAT sia l'amministrazione costituita del relativo deposito.
- L'assegnazione di un termine per gli incombenti istruttori decorre dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, secondo quanto espressamente stabilito dal giudice.
Come è indicizzato
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