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Ordinanza

Ordinanza n. 115/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento - del decreto di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi a.s. 2025/2026, protocollo n. -OMISSIS- del 08.09.2025 (allegato n. 1) dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” ove il Dirigente -OMISSIS- decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - del PEI a.s. 2025/2026 del 24.10.2025; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell’Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dell’amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali.

Giustizia amministrativa202506714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026, PEI e atti di assegnazione dell’organico di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui, a fronte di una frequenza scolastica settimanale di 30 ore e del riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, sono state assegnate al minore soltanto 18 ore di sostegno. È stata chiesta, anche in via cautelare, l’assegnazione del sostegno per l’intero orario settimanale, pari a 30 ore, deducendo l’inadeguatezza della copertura rispetto alle esigenze di piena integrazione scolastica. Il PEI e il verbale del GLO richiamati negli atti amministrativi evidenziavano infatti la necessità dell’intera copertura oraria e l’insufficienza delle 18 ore assegnate, anche sulla base della valutazione della neuropsichiatra dell’UOMI.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando il contrasto tra il numero di ore assegnate e le risultanze del PEI, del verbale del GLO e della documentazione sanitaria, dalle quali emergeva la necessità di assicurare il sostegno per l’intero orario di frequenza. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando gli interessi superiori coinvolti e il pregiudizio evidente alla frequenza scolastica e alla piena integrazione del minore derivante dalla ridotta copertura. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati ai fini del riesame e della conseguente assegnazione, previa integrazione del PEI 2025/2026, di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 5 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il riconoscimento della disabilità grave costituisce uno degli elementi considerati nella valutazione delle esigenze di sostegno scolastico del minore.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare sulla cui base il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo di oscuramento dei dati personali e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla normativa europea, a fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’assegnazione di un numero di ore di sostegno significativamente inferiore all’orario di frequenza può presentare fumus boni iuris quando gli atti dell’amministrazione scolastica, il PEI, il verbale del GLO e la documentazione sanitaria convergono nel riconoscere la necessità di una copertura più ampia.
  • La valutazione cautelare della legittimità dell’assegnazione del sostegno deve considerare concretamente le esigenze individuali dell’alunno e le risultanze del PEI e del GLO, non potendo arrestarsi al dato meramente quantitativo dell’organico disponibile.
  • Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio immediato arrecato alla frequenza scolastica e alla piena integrazione dell’alunno con disabilità dalla riduzione ingiustificata delle ore di sostegno.
  • Quando la documentazione scolastica riconosce l’insufficienza delle ore assegnate, il giudice amministrativo può sospendere gli atti ai fini del riesame, disponendo la previa integrazione del PEI e la riassegnazione del sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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