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Sentenza

Sentenza n. 5682/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Quinta stralcio), 27 dicembre 2024, n. 23532, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del G.S.E. di rigetto della richiesta di verifica e certificazione per l’accesso ai certificati bianchi, nonché sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il rigetto solo per mancato esame della RVC modificata in sede procedimentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi energetici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato una richiesta di verifica e certificazione relativa a un progetto standardizzato composto da più interventi di installazione di impianti fotovoltaici e collettori solari termici. Il G.S.E. aveva rigettato la richiesta ritenendo non raggiunta, entro il termine previsto dal regime transitorio, la soglia minima di 20 TEP/anno e rilevando inoltre criticità relative a singoli impianti: utilizzo non corretto della scheda tecnica, inattività di un’impresa beneficiaria e possibile cumulo di incentivi pubblici. In primo grado la ricorrente aveva dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.m. 11 gennaio 2017, delle Linee guida EEN 9/11, dell’allegato 1 al d.m. n. 15296/2004 e dell’art. 10 del d.m. 28 dicembre 2012, oltre a difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio di non aggravamento, difetto di motivazione e lesione delle garanzie partecipative. Il TAR aveva accolto il ricorso limitatamente al mancato esame della RVC modificata mediante l’espunzione degli interventi contestati e l’aggiunta di un ulteriore intervento. In appello la società ha contestato: la lettura della soglia minima, sostenendo che il valore di 19,97 TEP/anno dovesse essere arrotondato a 20; l’omessa considerazione della correttezza degli interventi relativi a specifici impianti; e la valutazione concernente il possibile cumulo di incentivi per gli impianti delle amministrazioni comunali. Nel corso del giudizio il G.S.E. ha adottato un nuovo provvedimento, in ottemperanza alla sentenza del TAR, confermando il rigetto anche considerando esclusivamente gli interventi non contestati e rilevando altresì che l’intervento aggiunto non era stato realizzato entro il termine utile e che non risultava comprovata la certificazione richiesta.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la ragione relativa al mancato raggiungimento della soglia minima di 20 TEP/anno prevista dal regime transitorio dell’art. 16 del d.m. 11 gennaio 2017. È risultato incontestato che, alla data del 4 aprile 2017, il progetto raggiungesse soltanto 19,97 TEP/anno. Tale valore non poteva essere arrotondato a 20: l’arrotondamento previsto dall’art. 17 delle Linee guida EEN 9/11 riguarda esclusivamente la determinazione del numero di certificati bianchi da emettere e le relative transazioni di mercato, non il requisito preliminare di accesso al beneficio. In assenza di un’espressa previsione normativa, l’arrotondamento non può trasformare un valore inferiore in un requisito numerico raggiunto, poiché ciò introdurrebbe una soglia di tolleranza non prevista e attribuirebbe al G.S.E. un potere discrezionale estraneo alla disciplina. Il Collegio ha inoltre confermato la regola secondo cui, quando un provvedimento amministrativo è fondato su più autonome ragioni giustificatrici, è sufficiente la legittimità di una sola di esse per respingere il ricorso. Di conseguenza, le censure relative alle singole criticità degli impianti sono state assorbite, non potendo comunque condurre all’annullamento dell’atto una volta accertata la legittimità della ragione concernente la soglia minima. Il nuovo provvedimento del G.S.E. ha inoltre fatto venir meno l’interesse all’appello almeno con riguardo alle contestazioni riferite ai singoli impianti, ma il Collegio ha deciso il gravame nel merito quanto alla ragione centrale del rigetto. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 5.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 16 d.m. 11 gennaio 2017

    Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, è possibile presentare l’istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal d.m. 28 dicembre 2012.

    La disposizione transitoria consente l’applicazione della disciplina previgente ai progetti che, entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, abbiano raggiunto la soglia di ammissibilità prevista dalla normativa precedente; il requisito deve essere effettivamente raggiunto e non può essere integrato mediante arrotondamento.

  • art. 10 Linee guida EEN 9/11

    I progetti standardizzati devono avere una dimensione tale da permettere il riconoscimento di una quota di risparmio netto integrale non inferiore a 20 tep/anno.

    La soglia di 20 TEP/anno costituisce requisito di ammissibilità della richiesta di verifica e certificazione; i progetti che non conseguono tale livello non sono ammissibili.

  • art. 17 Linee guida EEN 9/11

    Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico.

    La disciplina dell’arrotondamento opera per determinare il numero intero di titoli di efficienza energetica rilasciabili e per le operazioni di mercato, non per sanare il mancato raggiungimento della soglia di accesso al sistema incentivante.

  • art. 5 Regole di funzionamento del mercato dei TEE

    Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico.

    La previsione attiene alle unità di misura e alle transazioni del mercato dei certificati bianchi e non è estensibile ai requisiti sostanziali di ammissibilità dei progetti.

  • art. 10 d.m. 28 dicembre 2012

    La norma è richiamata in relazione al divieto di cumulo dei certificati bianchi con incentivi tariffari o altri incentivi statali; la questione è rimasta assorbita dalla ritenuta sufficienza della ragione autonoma concernente il mancato raggiungimento della soglia minima.

  • art. 7, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012

    La disposizione è richiamata nel nuovo provvedimento del G.S.E. in relazione alla necessità di comprovare il possesso e la validità della certificazione UNI CEI 11352 per la durata della vita utile della richiesta; tale profilo non è stato decisivo per il rigetto dell’appello.

Massime di principio

  • Quando una disciplina di accesso a un beneficio pubblico stabilisce una soglia numerica minima, un valore inferiore alla soglia non può essere considerato equivalente mediante arrotondamento in assenza di un’espressa previsione normativa; l’arrotondamento previsto per finalità diverse, come la quantificazione o la negoziazione del beneficio, non è estensibile ai requisiti di ammissibilità.
  • La soglia minima prevista per l’accesso ai certificati bianchi costituisce un requisito sostanziale di ammissibilità e deve essere raggiunta entro il termine stabilito dalla disciplina transitoria; il conseguimento successivo della soglia non consente di beneficiare del regime previgente.
  • La previsione dell’arrotondamento nella disciplina del mercato dei titoli di efficienza energetica riguarda la determinazione dei titoli emettibili e le relative operazioni commerciali, non consente di sanare il mancato raggiungimento della soglia minima richiesta per presentare la domanda.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più autonome ragioni giustificatrici, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenerlo e comporta il rigetto del ricorso, rendendo non necessaria la disamina delle censure riferite alle altre ragioni.
  • In presenza di una richiesta cumulativa relativa a più impianti autonomamente valutabili, l’amministrazione non può negare indistintamente il beneficio per tutti gli interventi a causa delle criticità riferibili soltanto ad alcuni di essi; tuttavia, l’espunzione degli interventi contestati non incide sul rigetto quando gli interventi residui non raggiungono comunque la soglia normativa di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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