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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3096/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27.10.2021 che aveva confermato la responsabilità per estorsione aggravata in concorso. Wu Rongli lamenta omissione di motivazione circa la determinazione della multa che la Corte d'appello avrebbe fissato vicino al massimo edittale senza spiegazione. Wu Dongdi deduce più censure: violazione di legge e omessa motivazione in ordine al presunto concorso nell'estorsione (art. 110 c.p.), denuncia la manifesta illogicità della ricostruzione probatoria sulla base degli elementi richiamati dalla Corte, contesta la qualificazione giuridica ritenendo possibile una diversa imputazione (favorimento o altre fattispecie alternative, anche richiamando artt. 378 e 379 c.p.), e contesta la ridotta entità della diminuzione di pena riconosciuta come attenuante ex art. 114 c.p.

La decisione

Per Wu Rongli: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro una sentenza adottata in conseguenza di accordo processuale ex art. 599bis c.p.p. è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del P.M. o a difformità della pronuncia; non sono ammesse doglianze su motivi rinunciati o sulla determinazione della pena nell'ambito dell'accordo salvo illegitimità manifesta (es.: fuori limiti edittali). Per Wu Dongdi: il ricorso è stato rigettato nel merito. La Corte ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione dei giudici di merito circa il concorso del Dongdi nella fase finale dell'estorsione (elementi fattuali: incontro nel magazzino, entrambi i fratelli presenti, conteggio del denaro con guanti, ricollocazione del borsone e dinamica dello scambio), ha escluso errori di valutazione comparabili a vizi di legittimità e ha ritenuto adeguata la modulazione della riduzione di pena per l'attenuante ex art. 114 c.p. Conseguenze procedurali: entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese; per Wu Dongdi anche condanna alla Cassa delle Ammende per somma equa.

Norme richiamate

  • art. 599bis cod. proc. pen.

    Disciplina il concordato in appello: la cassazione è ammessa solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire, al consenso del P.M. o al contenuto difforme della pronuncia; doglianze su motivi rinunciati o sulla determinazione della pena nell'accordo sono precluse salvo illegittimità manifesta.

  • art. 599, comma 4 cod. proc. pen.

    Riferimento al potere dispositivo delle parti nell'ipotesi di concordato: la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude in gran parte la cognizione in Cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di proscioglimento; la Corte ha osservato che, una volta rinunciati i motivi in appello, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento per le cause dell'art.129, poiché la cognizione è limitata.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi fattuali, sussistesse il concorso di Wu Dongdi nella fase finale dell'estorsione.

  • art. 114 cod. pen.

    Prevede l'attenuante per il rilievo della partecipazione secondaria o per altri motivi attenuanti: la Corte ha riconosciuto tale attenuante a favore di Wu Dongdi e la riduzione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può motivare anche sinteticamente (es. "si ritiene congruo").

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione (parte del capo di imputazione); la Corte ha valutato la configurazione dell'estorsione e il concorso di persone ai sensi dell'art.110.

  • art. 378 cod. pen.

    Norma relativa al favoreggiamento personale; i difensori avevano prospettato una possibile applicazione ma la Corte ha ritenuto inconferenti tali qualificazioni rispetto alla ricostruzione probatoria di concorso nell'estorsione.

  • art. 379 cod. pen.

    Norma sul favoreggiamento reale; la difesa ne aveva invocato l'applicabilità alternativa, ma la Corte ha reputato che i fatti fossero idonei a integrare concorso nell'estorsione.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della misura della riduzione per l'attenuante, con richiamo alla discrezionalità del giudice.

Massime di principio

  • Se si aderisce a un concordato/processuale in appello (art. 599bis c.p.p.), in Cassazione non sono ammesse censure relative ai motivi rinunciati o alla determinazione della pena prevista dall'accordo, salvo vizi di illegittimità manifesta (ad es. sforamento dei limiti edittali o difformità radicale della pronuncia).
  • La Corte di Cassazione non è sede per riconsiderare ex novo la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito: le contestazioni che implicano una diversa ricostruzione fattuale sono, di regola, inammissibili o infondate se i giudici di merito hanno dato motivazioni logiche e coerenti.
  • Per censurare in Cassazione la qualificazione giuridica del fatto è necessario mostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; la semplice proposta di una diversa interpretazione fattuale non basta.
  • Il riconoscimento di un'attenuante (es. art. 114 c.p.) e la misura della riduzione della pena rientrano nell'ampia discrezionalità del giudice di merito: una motivazione sintetica può essere sufficiente purché non manchino gli elementi logici che giustifichino la scelta.
  • Quando si contesta la partecipazione di un soggetto a un reato in concorso, è determinante valutare il complesso degli elementi probatori (presenza, comportamenti contestuali, attività svolte): lacune o singoli dubbi sul particolare non prevalgono se la ricostruzione complessiva appare congrua.

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